L'Aratro n. 5 Maggio 2017 - page 14

MAGGIO 2017
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L’
Agenzia delle Entrate ha finalmente ri-
sposto alla consulenza giuridica ri-
chiesta a novembre dell’anno 2015 da
Confagricoltura in merito al trattamento fi-
scale da riservare alle reti di impresa costituite
da aziende agricole.
Prima di entrare nel merito dei chiarimenti
forniti dall’Ufficio, si ricorda che il contratto
di rete, come noto, è stato introdotto nel no-
stro ordinamento con l’articolo 3, comma 4-
ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5,
convertito con modificazioni dalla Legge 9
aprile 2009 n. 33 e successive modifiche e in-
tegrazioni. Dal 2009 ad oggi la disciplina in
materia è stata oggetto di ripetute modifiche
ed integrazioni al fine di potenziarne l’attrat-
tività e favorirne la diffusione.
Recentemente, l’articolo 1-bis, comma 3, del
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, conver-
tito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, ha in-
trodotto una innovativa previsione per i con-
tratti di rete stipulati esclusivamente tra im-
prenditori agricoli, attraverso una disciplina
diretta a promuovere e sostenere i processi di
riorganizzazione e modernizzazione del set-
tore, la capacità innovativa e la competitività
dell’imprenditorialità agricola.
In particolare, la citata disposizione prevede
che
“per le imprese agricole, definite come piccole
e medie ai sensi del Regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all’art. 3 comma
4-ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile
2009 n. 33 e successive modificazioni, formati da
imprese agricole singole ed associate, la produzione
agricola derivante dall’esercizio in comune delle
attività, secondo il programma comune di rete, può
essere divisa fra i contraenti in natura con l’attri-
buzione a ciascuno, a titolo originario, della quota
di prodotto convenuta nel contratto di rete”.
Tale strumento contrattuale risponde sostan-
zialmente all’esigenza di favorire i processi di
aggregazione e cooperazione fra le imprese
agricole, attraverso una fattispecie contrat-
tuale che consente l’integrazione delle rispet-
tive attività, anche al fine di competere in ma-
niera adeguata sui mercati, realizzando una
forma di cooperazione interaziendale stabile
ed organizzata.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in
oggetto si riferisce espressamente alle reti del
nostro settore, chiarendo la portata della ci-
tata norma con delle importanti evidenze che
incidono sia sull’assetto contrattuale dei rap-
porti fra i retisti sia sui risvolti di natura fi-
scale.
Per quanto attiene ai
requisiti soggettivi
, il
contratto di rete “agricolo” deve essere for-
mato da sole imprese agricole singole o asso-
ciate di cui all’art. 2135 c.c; per quanto con-
cerne, invece,
l’ambito oggettivo del con-
tratto
, la normativa in esame trova applica-
zione nelle ipotesi in cui imprese agricole met-
tono in comune i fattori della produzione (at-
trezzature,
know how
, risorse umane) per il rag-
giungimento dello scopo comune dichiarato
nel contratto di rete: la realizzazione di una
produzione agricola che favorisca la crescita
imprenditoriale delle imprese partecipanti, in
termini di innovazione e competitività.
Pertanto, anche nel contratto di rete agricolo,
dovranno essere definiti:
- gli obiettivi di innovazione e di innalza-
mento della capacità competitiva dei parteci-
panti;
- le modalità concordate tra gli stessi per mi-
surare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- gli obiettivi specifici che costituiscono il pre-
supposto dell’individuazione delle attività
necessarie per il conseguimento degli obiet-
tivi generali;
- un programma di rete che contenga l’enun-
ciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante e le modalità di realizza-
zione dello scopo comune;
- le modalità di ripartizione del prodotto agri-
colo comune.
Va subito precisato che si è nell’ambito del
contratto di rete “agricolo” solo qualora, nel
rispetto dei parametri sopra evidenziati, il
programma di rete sia finalizzato alla produ-
zione e ad ottenere l’effetto della ripartizione
del prodotto.
Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti
dal MIPAAF, l’Agenzia ribadisce che l’ac-
quisto a titolo originario della produzione
agricola (oltre agli elementi generali pre-
supposti dalla norma) è subordinato alle
seguenti condizioni:
- che tutti i singoli retisti svolgano attività
agricole di base e che le eventuali attività con-
nesse, oltre a non risultare prevalenti, siano
comunque legate alle prime da un rapporto
di stretta complementarietà (ad esempio, non
sarà configurabile tale tipologia di rete, nel
caso in cui vi siano produttori di uva ed uno
faccia esclusivamente trasformazione);
- che la messa in comune dei terreni sia obbli-
gatoria e sia significativa per tutti i parteci-
panti alla rete;
- che la partecipazione al conseguimento
dell’obiettivo comune, mediante divisione
della medesima tipologia di prodotto, si rea-
lizzi attraverso apporti equivalenti e condivi-
sione dei mezzi umani e tecnici, che siano
proporzionati alla potenzialità del terreno
messo in comune, con divieto di monetizza-
zione delle spettanze;
- che la divisione della produzione tra i retisti
avvenga in maniera proporzionata al valore
del contributo che ciascun partecipante ha
apportato alla realizzazione del prodotto co-
mune;
- che i prodotti oggetto di divisione non ven-
gano successivamente ceduti tra i retisti, dal
momento che la ratio di tale tipologia di rete
è il fatto che essa è finalizzata alla produ-
zione.
Tali importanti aspetti, si traducono in precise
condizioni contrattuali, sia di natura sogget-
tiva che oggettiva, le quali dovranno essere
contenute ed osservate nel contratto di rete
“agricolo”.
Circa gli effetti ai fini fiscali del contratto di rete
“agricolo”, di cui al predetto art. 1 bis, comma
3 del DL 91/2014, l’Agenzia ha avuto modo di
precisare, condividendo le tesi di Confagricol-
tura, che ai fini IVA “
la ripartizione della produ-
zione agricola tra i retisti, in quanto divisione in
natura dei prodotti a titolo originario, secondo le
quote determinate nel contratto di rete, non pro-
duce effetti traslativi tra le imprese contraenti”
.
Ne consegue che “
le operazioni poste in essere al
fine della realizzazione della menzionata produ-
zione agricola non assumono rilevanza ai fini del-
l’imposta in esame”
.
È stato, inoltre, precisato, in risposta all’ulte-
riore quesito circa l’applicabilità del regime
speciale di cui all’articolo 34 del DPR
n. 633/72, che la divisione del prodotto, con
conseguente acquisto a titolo originario, con-
sente al singolo retista, in regime speciale, che
cede a terzi i propri prodotti, indicati nella Ta-
bella A, parte I, allegata al DPR n. 633/72, di
continuare ad applicare le percentuali di
compensazione.
Nel caso, inoltre, che la rete sia anche finaliz-
zata alla vendita o sia dato comunque man-
dato ad un’impresa capofila per vendere i
prodotti a terzi (tramite mandato senza rap-
presentanza), che sia in regime speciale, la
stessa potrà correttamente applicare le per-
centuali di compensazione solo ed esclusiva-
mente in relazione ai propri prodotti, mentre
per le cessioni relative ai prodotti dei man-
danti troveranno applicazione le regole ordi-
narie di determinazione dell’imposta, previa
separazione delle attività, ai sensi dell’articolo
36 del DPR n. 633/72.
Viene altresì specificato che il mandato rile-
verà, in quanto prestazione di servizi, nei rap-
porti tra le imprese agricole che in sede di ri-
baltamento fattureranno autonomamente in
base al regime adottato. Se, invece, la capofila
agisce in nome e per conto dei mandanti, in
presenza cioè di un mandato con rappresen-
tanza, gli effetti si produrranno direttamente
in capo ai mandanti, che fattureranno diretta-
mente secondo il regime adottato.
Per quanto concerne le imposte dirette,
l’Agenzia chiarisce che nei confronti dei sog-
getti che determinano il reddito agrario ex ar-
ticolo 32 del TUIR, trova applicazione l’art.
33, c. 2 dello stesso TUIR secondo cui
“nei casi
di conduzione associata, salvo il disposto dell’arti-
colo 5, il reddito agrario concorre a formare il red-
dito complessivo di ciascun associato per la quota
di sua spettanza”.
Al fine di determinare il reddito agrario da
imputare a ciascun retista, per la quota di pro-
pria spettanza, in sede di dichiarazione dei
redditi, ciascuna impresa retista dovrà dichia-
rare, per la quota di prodotto ad essa spet-
tante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni
messi in comune.
Da tempo si attendevano tali chiarimenti
operativi necessari a dare piena operatività e
maggior sicurezza d’azione a questo innova-
tivo strumento per “fare impresa in rete”.
I nostri Uffici sono a completa disposizione
per qualsiasi chiarimento in merito.
Marco Ottone
Contratti di rete in agricoltura:
finalmente i chiarimenti del fisco
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