L'Aratro n.6 Maggio 2015 - page 12

L’
Inps con la circolare n. 83 del 27
aprile 2015 fornisce le istruzioni
in merito alla nuova indennità di
disoccupazione, denominata DIS-COLL,
rivolta ai collaboratori coordinati e con-
tinuativi, anche a progetto, che abbiano
perduto involontariamente la propria
occupazione nel periodo dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015.
Soggetti interessati
La DIS-COLL è utilizzabile dai collabo-
ratori coordinati e continuativi ed a pro-
getto iscritti in via esclusiva alla Gestione
Separata Inps, non pensionati e privi di
partita IVA, che hanno perso involonta-
riamente il lavoro nell’anno 2015 (sono
esclusi gli Amministratori ed i Sindaci).
Requisiti richiesti
I richiedenti la DIS-COLL devono:
a) risultare in stato di disoccupazione al
momento della domanda;
b) possedere almeno 3 mesi di contri-
buti accreditati nell’anno precedente
l’evento. Praticamente il periodo di
osservazione va dal 1° gennaio del-
l’anno solare precedente la data di
cessazione dal lavoro fino alla pre-
detta data di cessazione.
c) far valere almeno un mese di contri-
buzione nell’anno in cui si verifica
l’evento di cessazione del rapporto
oppure un rapporto di collabora-
zione di durata pari alla metà del-
l’importo che dà diritto all’accredito
di un mese di contribuzione (requi-
sito contributivo/reddituale).
Importo e misura
dell’indennità
L’importo dell’indennità DIS-COLL
viene determinato calcolando il reddito
medio mensile, che è dato dal rapporto
tra il reddito imponibile ai fini previden-
ziali, risultante dai versamenti contribu-
tivi derivanti dai rapporti co.co.co effet-
tuati nel periodo di cui alla lettera b) di-
visi il numero dei mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
La misura mensile dell’indennità per il
2015 è fissata:
– con reddito medio mensile
a 1.195
euro, l’indennità è del 75%;
– con reddito medio mensile > di 1.195
euro, l’indennità è del 75% +25%
della differenza tra 1.195 e il reddito
medio mensile.
In tutti i casi per il 2015 l’indennità non
potrà superare 1.300 euro e dal quarto
mese si riduce progressivamente del 3%
(dal 91° giorno di fruizione della presta-
zione).
Durata della prestazione
La DIS-COLL viene corrisposta mensil-
mente “ … per un numero di mesi pari
alla metà dei mesi di contribuzione ac-
creditati …” nel periodo che va dal 1°
gennaio dell’anno solare precedente
l’evento di cessazione dal lavoro al pre-
detto evento.
La durata massima dell’indennità DIS-
COLL non può superare i 6 mesi e non
sono computati i periodi che hanno già
dato luogo alla erogazione della presta-
zione. La fruizione della DIS-COLL non
produce il riconoscimento di contributi
figurativi.
Presentazione
della domanda
in modalità telematica
Per l’indennità DIS-COLL è necessario
presentare domanda all’Inps con moda-
lità telematica, entro il termine previsto
a pena di decadenza di 68 giorni dalla
data di cessazione del contratto di colla-
borazione.
L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo
giorno successivo alla data di cessazione
del rapporto di lavoro. In caso di presen-
tazione oltre l’ottavo giorno, l’indennità
spetta dal giorno successivo alla do-
manda.
Condizioni ed effetti
per i beneficiari
L’erogazione della DIS-COLL è condi-
zionata alla permanenza dello stato di
disoccupazione nonché alla regolare
partecipazione alle iniziative di attiva-
zione lavorative - percorsi di riqualifica-
zione professionale, proposti dai servizi
competenti (Centri per l’impiego).
Nuova attività lavorativa
In caso di lavoro subordinato
: il benefi-
ciario decade dalla DIS-COLL nel caso di
rioccupazione con contratto di lavoro
subordinato di durata superiore a 5
giorni. In caso di durata pari o inferiore
la prestazione viene sospesa d’ufficio e
riprende successivamente per il periodo
residuo.
In caso di lavoro autonomo:
il beneficiario
che intraprende una attività autonoma,
impresa individuale o un’attività parasu-
bordinata, il cui reddito annuo sia infe-
riore al limite utile ai fini della conserva-
zione dello stato di disoccupazione, deve
comunicare all’Inps entro trenta giorni
rispettivamente dall’inizio dell’attività o,
se questa era preesistente, dalla data di
presentazione della domanda di DIS-
COLL, il reddito che presume di trarre
dalla predetta attività. In questo caso la
prestazione DIS-COLL sarà ridotta.
Qualora si verificassero delle variazioni
a maggiorazione o a diminuzione del
reddito dichiarato, il beneficiario deve
fare una nuova dichiarazione.
In caso di lavoro occasionale di tipo acces-
sorio:
anche in questa ipotesi il benefi-
ciario che intraprende una attività occa-
sionale di tipo accessorio (il cui limite
massimo è ancora fissato in 3000 euro
per anno solare) deve comunicare al-
l’Inps entro trenta giorni il reddito deri-
vante da tale attività.
Decadenza
Le cause in base alle quali viene meno la
corresponsione della indennità DIS-
COLL sono:
a) perdita dello stato di disoccupa-
zione;
b) non regolare partecipazione alle ini-
ziative di attivazione lavorativa e ai
percorsi di riqualificazione professio-
nale proposti dai Servizi competenti
ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del
D.lgs. n.181 del 2000;
c) nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata supe-
riore a cinque giorni;
d) inizio di una attività lavorativa auto-
noma, di impresa individuale o di
un’attività parasubordinata senza che
il lavoratore comunichi all’Inps entro
trenta giorni, dall’inizio dell’attività o,
se questa era preesistente, dalla data di
presentazione della domanda di DIS-
COLL, il reddito che presume di trarre
dalla predetta attività;
e) raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o antici-
pato;
f) acquisizione del diritto all’assegno
ordinario di invalidità, sempre che il
lavoratore non opti per l’indennità
DIS-COLL.
Regime fiscale
L’indennità DIS-COLL è reddito imponi-
bile ed è soggetta al regime della tassa-
zione ordinaria.
L’Inps agisce come sostituto d’imposta e
rilascerà la relativa certificazione fiscale.
GIUGNO 2015
12
NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
DIS-COLL
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