L'Aratro n.6 Maggio 2015 - page 9

A
l via la presentazione delle
domande di sconto dei premi
Inail in agricoltura. Da lunedì
e per tutto il mese di giugno, le im-
prese in regola con i contributi e con
le norme in materia di sicurezza pos-
sono chiedere l’applicazione della ri-
duzione dei contributi per l’assicura-
zione dei lavoratori agricoli dipen-
denti per l’anno 2015. Le domande
vanno inviate esclusivamente con
modalità telematica. La misura di
sconto (massimo 20%, com’è stata
per gli anni dal 2008 al 2014) è fis-
sata dall’Inail nel limite di 20 mi-
lioni di euro di risorse finanziarie di-
sponibili. Lo spiega l’Inail stesso
nella nota prot. n. 3824/2015.
Aziende agricole.
L’agevolazione,
introdotta dal protocollo sul welfare
del 2007, prevede che, con effetto dal
1° gennaio 2008, l’Inail possa appli-
care una riduzione in misura non su-
periore al 20% ai contributi dovuti
per l’assicurazione dei lavoratori
agricoli dipendenti, entro il limite
annuo di 20 milioni di euro. Lo
sconto è stato disciplinato dall’Inail
con la circolare n. 61/2012 (si veda
ItaliaOggi del 13 novembre 2012),
prevedendo tra l’altro l’applicazione
del beneficio dietro richiesta da
parte degli interessati, da presentarsi
annualmente.
I requisiti.
L’Inail ricorda che ha di-
ritto alla riduzione contributiva l’im-
presa agricola che soddisfi tutti i se-
guenti requisiti e condizioni:
- risulti in regola con gli adempi-
menti contributivi e assicurativi;
- risulti attiva da almeno un biennio;
- tale requisito è da intendersi soddi-
sfatto se, nelle due annualità prece-
denti, l’impresa ha instaurato al-
meno un rapporto di lavoro, sia a
tempo indeterminato, regolarmente
denunciato all’Inps attraverso la di-
chiarazione trimestrale della mano-
dopera occupata (modello
Dmag/Unico);
- dichiari di aver rispettato, nei
luoghi di lavoro oggetto della do-
manda di applicazione della ridu-
zione, le disposizioni in materia di
prevenzione, infortuni e igiene nei
luoghi di lavoro,
- di aver specificatamente indicato “il
programma delle misure ritenute op-
portune per garantire il migliora-
mento nel tempo dei livelli di sicu-
rezza” nel documento di valutazione
dei rischi, ovvero di aver provveduto
ai sensi dell’art. 29, comma 5, del
T.u. sicurezza (DLgs 81/2008 ad effet-
tuare la valutazione dei rischi dispo-
nendo anche l’indicazione delle mi-
sure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei li-
velli di sicurezza); l’Inail fa presente
che i datori di lavoro che occupano
fino a dieci lavoratori effettuano la
predetta valutazione dei rischi sulla
base delle procedure standard (ex art.
6, comma 8, lett. F, T.u. sicurezza);
- non hanno registrato infortuni nel
biennio precedente all’annualità per
la quale si richiede la riduzione (il
periodo di riferimento relativo al-
l’annualità 2015 è il biennio 2013-
2014);
- non è stata destinataria di provvedi-
menti di sospensione dell’attività im-
prenditoriale di cui all’art. 14 del T.u.
sicurezza o sanzionatori conseguenti
alla violazione delle norme in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro.
La domanda a giugno.
Da lunedì 1°
giugno, spiega l’Inail, si apriranno i
termini per richiedere l’applicazione
della riduzione dei contributi per
l’anno 2015. La presentazione della
domanda, esclusivamente in via te-
lematica, resterà possibile fino al 30
giugno. Il modulo di domanda si
compone da: una scheda informa-
tiva generale; dalla domanda vera e
propria di riduzione; dalla dichiara-
zione del richiedente, relativa alla ri-
correnza dei presupposti applicativi
(ossia possesso di requisiti e condi-
zioni).
GIUGNO 2015
9
pagine a cura di
Mario Rendina
Somministrazione transnazionale
di lavoro “contratti rumeni”
I
n reazione alle recenti iniziative che propongono, sul territorio ita-
liano, manodopera straniera evidenziando forti vantaggi sia in tema di
flessibilità che retributivi (assenza di 13°, 14°, TFR, ecc.) cui si po-
trebbe beneficiare utilizzando “lavoratori interinali con contratto ru-
meno”, il Ministero del Lavoro con Circolare n.14 del 9 aprile 2015 è in-
tervenuto contrastando tali attività in quanto assolutamente non con-
formi alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco tran-
snazionale. Pertanto, le
Agenzie di somministrazione di altro Stato
membro dell’Unione Europea
per poter legittimamente operare nel ter-
ritorio italiano sono tenute:
-
a dimostrare di operare sulla base di un provvedimento amministrativo
equivalente rispetto a quello richiesto dalla legislazione italiana (com-
preso l’obbligo del versamento del deposito cauzionale e della stipula di
apposita garanzia fideiussoria);
-
di assicurare l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e
occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della presta-
zione lavorativa con particolare riferimento al rispetto:
-
dei periodi massimi di lavoro e minimi di riposo (D.Lgs. 66/2003);
-
della durata minima delle ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003);
-
delle tariffe minime salariali per lavoro ordinario e straordinario;
-
della normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008);
-
della non discriminazione tra uomo e donna (L. 977/1967, D.Lgs.
151/2001 e D.Lgs. 198/2006).
Risultano, pertanto, applicabili anche alle ipotesi di lavoro sommini-
strato da parte di agenzie comunitarie l’art. 23, c.1 del D.Lgs 276/2003 se-
condo il quale il lavoratore somministrato ha diritto a trattamenti “com-
plessivamente non inferiori a quelli dei dipendenti di pari livello dell’uti-
lizzatore, a parità di mansioni svolte” e la normativa in materia di respon-
sabilità solidale per l’adempimento di obblighi retributivi e previdenziali.
PER NOI IL TERRITORIO È UN VALORE.
Il territorioèun valoreda custodire.Ancheperunabanca.
Soprattutto per un Gruppo come Intesa Sanpaolo, che ha
sempreavuto tra ipropriobiettivi il legame con le identità
localie l’attenzioneallaqualità.
Prestazioni
occasionali da parte
di professionisti
iscritti agli Ordini
s
ollecitato dal centro studi del
consiglio nazionale degli inge-
gneri, il ministero dell’Eco-
nomia e delle finanze, con nota n.
4594 del 25 febbraio 2015, ha san-
cito, con un’interpretazione alquanto
estensiva, che l’attività svolta da sog-
getti iscritti ad ordini professionali e
rientrante nelle attività professionali
tipiche sono sempre soggetti a iva es-
sendo esclusa la possibilità di avva-
lersi della collaborazione occasio-
nale. conseguentemente, tutti i pro-
fessionisti, anche se titolari di un rap-
porto di lavoro subordinato, sono te-
nuti all’apertura di una partita ivA
con tutti gli obblighi fiscali e previ-
denziali connessi.
Sconto dei premi Inail alle aziende agricole
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