L'Aratro n.8 Settembre 2015 - page 8

SETTEMBRE 2015
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acciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argo-
mento per informarvi che la Direzione Generale dell’INPS ha fi-
nalmente fornito istruzioni operative in merito agli adempi-
menti contributivi relativi alle assunzioni congiunte in agricoltura con
la circolare n. 131 del 2 luglio 2015.
Prima di entrare nel merito di quanto prescritto dalla circolare, si pre-
cisa che
le indicazioni ivi contenute dovranno essere applicate solo
a partire dal IV trimestre 2015
, sulla base di ulteriori istruzioni ope-
rative che saranno diramate con successivo messaggio.
Fino ad allora,
secondo la circolare INPS,
la denuncia contributiva
(DMAG) delle prestazioni svolte dai lavoratori già assunti congiun-
tamente
(possibilità in essere dal 7 gennaio scorso),
dovrà essere ef-
fettuata singolarmente e separatamente da ciascuna azienda co-da-
trice per le giornate lavorative a proprio carico
, con buona pace per
l’unificazione e la semplificazione degli adempimenti.
L’interesse per l’innovativo strumento per le assunzioni congiunte in
agricoltura, infatti, nasce anche dalla necessità di superare le complica-
zioni burocratiche e gestionali inerenti a rapporti di lavoro instaurati
da una pluralità di aziende che agiscono, di fatto, come unico opera-
tore economico (gruppi d’imprese, aziende familiari, reti d’impresa).
Le istruzioni INPS invece, sia con riferimento al periodo transitorio e
sia, come vedremo, per la gestione a regime delle denunce contribu-
tive, moltiplicano gli adempimenti e non assecondano l’esigenza di
semplificazione che è insita nel nuovo strumento contrattuale.
Tutto ciò premesso, se ne analizzano e commentano qui di seguito i
contenuti più salienti della citata circolare n. 131/2015.
Referente unico
Le denunce contributive all’INPS debbono essere effettuate da un solo
soggetto, il cosiddetto referente unico, per conto di tutti i co-datori di
lavoro.
Con tale indicazione l’INPS si allinea, almeno in via di principio, alle
indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con circolare n. 7671
del 6 maggio 2015.
Con quest’ultima, come si ricorderà, il citato Dicastero aveva precisato
che lo svolgimento di tutti gli adempimenti successivi alla instaura-
zione del rapporto, quali la tenuta del libro unico del lavoro, i pro-
spetti paga, le denunce contributive debbono essere effettuati da un
solo soggetto, quello incaricato di eseguire la comunicazione di assun-
zione ai sensi del D.M. 27 marzo 2015 (l’impresa capogruppo in caso
di gruppi di impresa; il proprietario in caso di pluralità di aziende ri-
conducibili alla stessa proprietà; il soggetto incaricato con specifico ac-
cordo o col contratto di rete in caso di aziende condotte da parenti o
affini entro il terzo grado o di aziende legate da un contratto di rete).
Per far fronte agli adempimenti previdenziali e poter presentare le de-
nunce contributive, le imprese co-datrici, sono tenute a presentare, per
il tramite del “Referente Unico”, una Denuncia Aziendale (D.A.) fina-
lizzata ad identificare i datori di lavoro coinvolti.
In sostanza, il referente unico dovrà dotarsi di un CIDA (codice iden-
tificativo denuncia aziendale) diverso e distinto da quello che utilizza
normalmente quale datore di lavoro singolo.
Nella predetta D.A. il referente dovrà indicare, in un apposito riquadro
di nuova istituzione, i dati relativi a tutti i co-datori di lavoro che
hanno proceduto all’assunzione congiunta e cioè:
• Tipologia Co-Datori (potrà essere indicata solo una delle 4 fatti-
specie previste):
– gruppi di imprese;
– imprese dello stesso proprietario;
– imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro
il terzo grado;
– imprese legate da un contratto di rete.
• Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici;
• Codice CIDA, se azienda agricola;
• Matricola INPS, se azienda iscritta ad altra gestione non agricola;
• Data contratto/accordo (nelle ipotesi di parenti/affini o di rete);
• Associazione di categoria presso la quale è depositato l’accordo
(vedi punto precedente).
A tal proposito - poiché il referente unico può anche essere un datore
di lavoro non agricolo (quando l’assunzione congiunta venga effet-
tuata da imprese legate da un contratto di rete misto, ossia con
aziende appartenenti a diversi settori produttivi, a condizione che al-
meno il 50 per cento di esse siano agricole) - l’INPS precisa che, per
poter presentare la D.A., il referente deve essere un soggetto già regi-
strato presso gli archivi dell’istituto e dunque munito di matricola
INPS.
Denuncia trimestrale (DMAG)
Una volta ottenuto l’apposito CIDA specifico per le assunzioni con-
giunte, il soggetto incaricato potrà presentare la denuncia trimestrale
della manodopera occupata (mod. DMAG) per conto di tutti i co-da-
tori di lavoro interessati.
La predetta dichiarazione trimestrale dovrà riportare il numero di
giornate lavorate nei mesi oggetto della denuncia, ripartite tra le sin-
gole aziende co-datrici, secondo l’utilizzo che hanno fatto del lavora-
tore nel periodo di riferimento.
Pertanto, chiarisce l’INPS con la circolare in commento che la de-
nuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono i co-da-
tori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiunta-
mente. Insomma non una sola denuncia, ma tante denunce in una.
Le modalità di gestione della posizione contributiva previste nella cir-
colare INPS in commento, non soddisfano quelle esigenze di snel-
lezza operativa insite nelle assunzioni congiunte e disattendono, nei
fatti, il criterio di massima semplificazione indicato dalla circolare mi-
nisteriale citata (Ministero del lavoro, n. 7671 del 6 maggio 2015).
Inoltre, l’INPS non fornisce alcuna indicazione operativa per le de-
nunce contributive relative ad impiegati, quadri e dirigenti agricoli as-
sunti congiuntamente, per i quali come noto vige il sistema di de-
nuncia UNIEMENS, previsto per la generalità dei lavoratori.
Confagricoltura non condivide il dettato della circolare e si è già atti-
vata nelle opportune sedi per cercare di ottenere il completamento del
quadro delle istruzioni operative e una maggiore coerenza delle stesse
con le indicazioni ministeriali.
Certamente nel prosieguo torneremo sull’argomento.
Contratto applicabile ai soci
lavoratori di società cooperative
A
seguito della Sentenza n. 51 del 26 marzo 2015 della Corte
Costituzionale, il Ministero del Lavoro è intervenuto confer-
mando il proprio orientamento (Circolari del 9 novembre
2010, del 6 marzo 2012 e del 1° giugno 2012) in merito al CCNL appli-
cabile ai soci di cooperativa. In particolare, è stato ribadito che potrà
trovare applicazione solamente il CCNL stipulato dalla organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
nella categoria e che tale orientamento non è in contrasto con il prin-
cipio di libertà sindacale sancito dall’art. 39 della Costituzione. Conse-
guentemente, in presenza di comportamenti difformi, il socio lavora-
tore potrà recuperare le differenze retributive attraverso il ricorso all’au-
torità giudiziaria oppure attraverso l’istituto della diffida accertativa.
pagina a cura di
Mario Rendina
Assunzioni congiunte: adempimenti contributivi
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