L'Aratro n.8 Settembre 2015 - page 9

SETTEMBRE 2015
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I
l 4 agosto scorso, con notevole
ritardo rispetto al naturale ter-
mine di pagamento del tributo,
è stato definitivamente approvato
un importante emendamento al
Decreto Legge Enti locali (D.L.
78/2015) con il quale viene spo-
stato al 30 ottobre 2015 il termine
per versare l’acconto IMU su tutti i
terreni senza l’applicazione di san-
zioni ed interessi.
A giustificare l’intervento potrebbe
essere, ancora una volta, la confu-
sione prodotta dai nuovi criteri in-
trodotti dal D.L. 4/2015 per distin-
guere i terreni imponibili dalle
zone esenti.
Lo slittamento riguarda tutte le ti-
pologie di terreni agricoli e si ap-
plica alle seguenti fattispecie:
• terreni agricoli, nonché a quelli
non coltivati, ubicati nei Co-
muni classificati totalmente
montani di cui all’elenco ISTAT;
• terreni agricoli, nonché a quelli
non coltivati, posseduti e con-
dotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professio-
nali di cui all’articolo 1 del De-
creto Legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, ubicati nei Comuni
classificati parzialmente mon-
tani di cui allo stesso elenco
ISTAT.
L’esenzione per i Comuni parzial-
mente montani si estende anche al
caso in cui il proprietario, in pos-
sesso della qualifica di IAP o CD,
iscritto nella relativa previdenza
agricola, abbia concesso in affitto o
in comodato il terreno ad un altro
soggetto in possesso delle mede-
sime qualifiche.
In sostanza, la proroga consentirà
ai contribuenti di godere di un
maggior tempo per recepire le no-
vità IMU previste per il periodo
d’imposta 2015, anche in attesa
della sentenza del TAR del Lazio sul
merito dei ricorsi presentati sul cri-
terio meramente altimetrico di
suddivisione dei Comuni.
In conclusione, si ricorda che la
proroga vale per tutti i contribuenti
che possiedono terreni agricoli op-
pure edificabili purché condotti da
soggetti in possesso della qualifica
di coltivatore diretto o Imprendi-
tore agricolo professionale. Sarà
nostra cura informare tutti gli asso-
ciati sugli sviluppi della complessa
vicenda di tale imposta anche alla
luce del preannunciato riordino
della disciplina dell’IMU agricola
promessa nel piano taglia tasse in
sede di emanazione della Legge di
Stabilità per il 2016.
L
a Corte di Cassazione, con la Sentenza n.
16685/2015 non ha riconosciuto agricola ai fini
previdenziali l’attività agrituristica in quanto il
reddito dell’azienda agricola risultava inconsistente ri-
spetto a quello dell’attività agrituristica.
La Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha infatti
ribadito il concetto cardine secondo il quale il ricono-
scimento quale agrituristismo dell’attività di “rice-
zione ed ospitalità” richiede la contemporanea sussi-
stenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte
del soggetto che la esercita, dell’esistenza di un rap-
porto di connessione, complementarietà e prevalenza
dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica; tutto
ciò con la normale ed inevitabile conseguenza che non
potrà essere considerata “agrituristica” un’attività di
“ricezione” e di “ospitalità” svolta da un imprenditore
che non possa qualificarsi come agricolo ovvero che
non rispetti detto rapporto di “connessione e comple-
mentarietà” con l’attività agricola.
Infatti, qualora i prodotti dell’azienda agricola ven-
gano utilizzati come materie prime per l’agriturismo, i
ricavi dell’attività agricola potrebbero essere netta-
mente inferiori rispetto a quelli dell’attività agrituri-
stica ma verrebbe ugualmente mantenuto il requisito
di “connessione”.
Occorre ribadire che per lo svolgimento di un’attività
agrituristica in connessione con l’azienda agricola è
necessario rispettare i principali concetti normati dalla
legge 20 febbraio 2006 n. 96 e dai successivi regola-
menti adottati dalle Regioni.
In concreto, la qualifica di imprenditore agricolo e una
sostanziale presenza qualitativa e quantitativa dell’atti-
vità agricola rispetto a quella di ricezione ed ospitalità
costituiscono due requisiti imprescindibili per poter
parlare di “agriturismo” secondo i dettami legislativi
in materia.
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IMU al 30 ottobre per i terreni senza sanzioni e interessi
La Corte di Cassazione fa chiarezza sull’attività agrituristica
pagina a cura di
Marco Ottone
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