L'Aratro n.4 Marzo 2016 - page 9

APRILE 2016
9
VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL)
Tel e Fax 0131.222392
lisnc@gmail.com
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I
l canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque
abbia un apparecchio televisivo e si paga
una sola volta all’anno e
una sola volta a famiglia, a condizione che i famigliari abbiano
la residenza nella stessa abitazione.
Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono
state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:
• è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbona-
mento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
• è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio te-
levisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui una persona ha la
propria residenza anagrafica;
• è stata previsto, per i titolari di utenza elet-
trica per uso domestico residenziale, il paga-
mento del canone mediante addebito nella
fattura dell’utenza di energia elettrica. Per
tali soggetti, quindi, il pagamento del ca-
none non potrà più avvenire tramite bollet-
tino postale.
Il pagamento avverrà mediante addebito sulle
fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci
rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni
anno; solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a
partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.
Inoltre i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo
non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del ca-
none RAI possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per
presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.
Con il decreto emanato il 24 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha
definito inoltre le modalità ed i termini di presentazione della dichia-
razione sostitutiva per evitare l’addebito del canone RAI in caso di non
detenzione dell’apparecchio tv, per segnalare la presenza di un’utenza
elettrica intestata ad altro familiare o la varia-
zione di una precedente dichiarazione.
La dichiarazione deve essere presentata al-
l’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai tito-
lari di un’utenza per la fornitura di energia elet-
trica per uso domestico residenziale o dal-
l’erede, se l’utenza è intestata transitoriamente
a un soggetto deceduto.
I nostri Uffici sono abilitati all’invio telema-
tico delle dichiarazioni di esonero dal paga-
mento del canone RAI nei casi previsti dalla
legge.
L
a Legge di Stabilità 2016 ha introdotto
una nuova detrazione IRPEF per le
giovani coppie che sostengono spese
per l’arredo dell’immobile acquistato e de-
stinato ad abitazione principale.
L’agevolazione spetta a giovani coppie costi-
tuite da:
• coniugi: in tal caso non conta la durata
del matrimonio; è sufficiente risultare co-
niugati nel 2016
• conviventi more uxorio da almeno 3
anni: la condizione deve risultare soddi-
sfatta anche nel 2016. L’attestazione della
convivenza può essere effettuata tramite
iscrizione dei 2 componenti nello stesso
stato di famiglia oppure un’autocertifica-
zione
in cui almeno uno dei due non abbia supe-
rato i 35 anni d’età e che acquistano
un’unità immobiliare da adibire ad abita-
zione principale.
La detrazione è riconosciuta per le spese:
• sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre
2016
• per l’acquisto di mobili destinati all’ar-
redo dell’abitazione principale della gio-
vane coppia
Per quanto riguarda le modalità di paga-
mento, è possibile utilizzare:
• bonifico ordinario: in questo caso
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
non è necessario usare il bonifico apposi-
tamente predisposto da banche e Poste
S.p.A. (bonifico soggetto a ritenuta), ob-
bligatorio per poter beneficiare della de-
trazione riferita alle spese di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica
• carte di debito/credito, in tal caso la data
di pagamento è individuata nel giorno di
utilizzo della carta di credito/debito da
parte del titolare, mentre non ha rilevanza
il giorno di addebito sul c/c del titolare
Non sono ammessi pagamenti mediante as-
segni bancari, contanti o altri mezzi di paga-
mento.
La detrazione:
• spetta nella misura del
50% delle spese
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre
2016
• è calcolata su una spesa complessiva
non
superiore a 16mila euro
• va ripartita
in 10 quote annuali
di pari im-
porto
La detrazione
non è cumulabile
con la detra-
zione del bonus mobili ordinario (ossia
quello relativo agli immobili oggetto di in-
tervento di ristrutturazione).
Tale incumulabilità, ha precisato l’Agenzia,
“va intesa nel senso che non è consentito
fruire di entrambe le agevolazioni per l’ar-
redo della medesima unità abitativa”.
I nostri Uffici sono a vostra disposizione
per qualsiasi informazione in merito.
Operativo il bonus fiscale per le giovani coppie
pagina a cura di
Marco Ottone
Canone RAI: cosa cambia dal 2016
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