L'Aratro n.5 Marzo 2016 - page 10

MAGGIO 2016
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
I
l D.Lgs n. 80 del 15 giugno 2015 con-
tenente Misure per la conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di la-
voro, in attuazione dell’art. 1, c. 8 e 9,
della L. 183/2014, all’art. 24 disciplina il
congedo per le donne vittime di violenze
in genere.
La disposizione è stata prevista in via spe-
rimentale per l’anno 2015 ed estesa con il
D.Lgs n. 148/2015 anche agli anni suc-
cessivi.
Con la circolare in oggetto, l’INPS for-
nisce una dettagliata esposizione appli-
cativa della nuova normativa e della
quale in sintesi si evidenziano di seguito
gli aspetti di rilievo per la nostra attività
di Patronato:
1)
Il congedo in quanto vittime di violenza si
rivolge
:
– alle lavoratrici del settore privato (in-
dennizzo più contribuzione figura-
tiva);
– alle lavoratrici del settore pubblico
(indennizzo più contribuzione figura-
tiva);
– alle lavoratrici con rapporto co.co.co.
(sospensione del rapporto senza alcun
indennizzo)
Il congedo non si applica alle lavoratrici
del settore domestico.
2)
Condizioni per avere diritto al congedo
sono
:
– avere un rapporto di lavoro in corso
con obbligo di prestare attività lavora-
tiva;
– essere inserite nei percorsi debita-
mente certificati dei servizi sociali del
comune di residenza, dei centri anti-
violenza e delle case rifugio.
3)
Durata del congedo
:
– il congedo spetta per un periodo mas-
simo di tre mesi da intendersi equiva-
lenti a 90 giornate di effettivo lavoro
(non si contano i sabati non lavorati, i
giorni festivi non lavorati, i periodi di
aspettativa o di sospensione dell’atti-
vità lavorativa, le pause contrattuali
nei rapporti di lavoro a tempo par-
ziale);
– i tre mesi di congedo possono essere
fruiti entro tre anni, da intendersi
dall’inizio del percorso di protezione.
4)
Fruizione del congedo:
Il congedo può essere fruito su base gior-
naliera o oraria.
In materia i CCNL possono anche fissare
una delle due modalità di fruibilità del
congedo.
5)
Pagamento dell’indennità:
Per le giornate di congedo la lavoratrice
ha diritto a percepire un’indennità gior-
naliera pari al 100% dell’ultima retribu-
zione da calcolare prendendo a riferi-
mento le sole voci fisse e continuative
della retribuzione stessa.
L’indennità è anticipata dal datore di la-
voro secondo le regole dell’indennità di
maturità, mentre è pagata direttamente
dall’INPS per le operaie agricole, lavora-
trici stagionali, lavoratrici dello spetta-
colo a termine e a prestazione.
6)
Adempimenti della lavoratrice:
– preavvisare il datore di lavoro almeno
7 giorni prima dell’inizio del congedo,
salvi casi di oggettiva impossibilità;
– indicare al datore di lavoro l’inizio e la
fine del periodo di congedo;
– consegnare al datore di lavoro la certi-
ficazione relativa al percorso di prote-
zione;
– presentare domanda all’INPS, di re-
gola prima dell’inizio del congedo (al
limite prima dell’inizio del congedo
per le necessarie verifiche).
7)
Contribuzione figurativa:
I periodi di congedo sono coperti da con-
tribuzione figurativa.
Donne vittime di violenza:
indennità di congedo retribuito
C
on la circolare n. 14 del 25 marzo 2016, l’INAIL ha re-
cepito le modifiche apportate agli articoli 2 e 210 del
T.U. Infortuni, provvedendo ad impartire le necessarie
indicazioni attuative.
La nuova disposizione modifica parzialmente la disciplina
degli infortuni in itinere, prevedendo che l’uso del velocipede
deve intendersi sempre “necessitato”.
In sostanza, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velo-
cipede è sempre meritevole di tutela al ricorrere delle sole, se-
guenti condizioni:
• qualora il normale percorso dal luogo di abitazione a
quello di lavoro e viceversa sia affrontato unicamente per
esigenze e finalità lavorative e in orari compatibili con
quelli lavorativi;
• nella ipotesi che l’infortunio non si sia verificato per grave
comportamento colposo del lavoratore tale da configurare
un rischio elettivo (ad esempio abuso di alcolici, psicofar-
maci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni).
Restano peraltro valide, anche per l’infortunio in itinere oc-
corso con l’uso del velocipede, le disposizioni riguardanti i
concetti di “normalità del percorso” e “interruzioni o devia-
zioni del percorso”.
Infortuni in itinere: utilizzo del velocipede
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