L'Aratro n.5 Marzo 2016 - page 14

Operazione 11.2.1 – mantenimento degli impegni dell’agricoltura
biologica.
Per il 2016 è autorizzato l’adeguamento degli impegni in corso as-
sunti nel 2015 ai sensi dell’Azione 214.2 Applicazione delle tecniche
di produzione biologica del PSR 2007-2013 verso la Misura 11 del
PSR 2014-2020 nei seguenti 2 modi alternativi:
1) dagli impegni dell’Azione 214.2 Livello premio Introduzione
verso impegni ai sensi dell’Operazione 11.1.1 Conversione agli
impegni dell’agricoltura biologica (valgono le regole previste per
la 11.1.1)
2) dagli impegni dell’Azione 214.2 Livello premio Mantenimento
verso impegni ai sensi dell’Operazione 11.2.1 Mantenimento
degli impegni dell’agricoltura biologica.
Si specifica che nel 2016 non è prevista la presentazione di nuove do-
mande (domande di sostegno) per l’Operazione 11.2.1 Manteni-
mento degli impegni dell’agricoltura biologica. Pertanto questa ade-
sione è preclusa alle aziende che pur avendo aderito al sistema biolo-
gico in passato ed avendo quindi ormai concluso il periodo di con-
versione, non hanno mai partecipato ai bandi per il sostegno all’agri-
coltura biologica previsti dalle passate programmazioni.
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio re-
gionale.
CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ CON LA MISURA 10 E
ALTRE MISURE
Il sostegno dell’Operazione 11.1.1 può essere cumulato sulla mede-
sima superficie con le operazioni o azioni della Misura 10 e/o con
altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni
siano complementari e compatibili; ad esempio è possibile cumulare
la Misura 11 con la Misura 13 – Indennità compensativa e con le ope-
razioni 10.1.2, 10.1.4 e 10.1.5, oltre agli impegni facoltativi dell’Ope-
razione 10.1.1 Produzione integrata.
MISURA 13 – PAGAMENTO
COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE
BENEFICIARI (Chi può presentare la domanda)
Gli agricoltori attivi che si impegnano a proseguire l’attività agricola
nelle zone classificate montane della Regione Piemonte. Il benefi-
ciario deve garantire la presenza di titoli di conduzione delle particelle
catastali indicate in domanda validi per l’intero periodo di impegno,
che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di presentazione della
domanda. Gli agricoltori attivi, anche se pensionati, devono avere
l’iscrizione all’INPS come CD, IAP, coloni o mezzadri ed essere in pos-
sesso della Partita IVA attiva in campo agricolo (cod. ATECO 01) ed
avere la dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente.
CRITERI DI SELEZIONE
Non sono previsti criteri di selezione.
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio re-
gionale.
FORMA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste in un premio annuo per ettaro di superficie
agricola aziendale ricadente in zona montana calcolato in base alla
gravità del vincolo permanente (o classi di svantaggio),in funzione
della combinazione dei fattori “altitudine” e “pendenza dei versanti”
e dei seguenti sistemi agricoli che rappresentano i “gruppi di colture”
praticate a livello aziendale:
- sistemi agricoli a coltivazioni legnose;
- sistemi agricoli a seminativi;
- sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti.
Inoltre, in applicazione dell’art. 31, par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013,
gli importi delle indennità saranno decrescenti al di sopra di una su-
perficie agricola di 20 ettari, abbattendo il premio all’aumentare della
superficie utilizzata.
Il premio riservato al “Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti”
potrà subirà un’ulteriore riduzione esclusivamente a carico delle su-
perfici condotte da aziende non stanziali in zone montane della Re-
gione Piemonte che, per l’attività di pascolamento, effettuano la mo-
vimentazione dei capi di bestiame di proprietà da zone di pianura
e/o collina verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana. L’en-
tità del premio per pascoli e prati permanenti alle aziende non stan-
ziali sarà ridotta al 40% del premio.
Le aziende dovranno dichiarare in sede di presentazione della do-
manda l’essere o meno stanziali in zona montana e quelle con be-
stiame dovranno dimostrare la stanzialità o la non stanzialità attra-
verso la documentazione prevista dal Regolamento di Polizia Veteri-
naria (il Modello 7) o da eventuale altra documentazione equivalente.
Il carico minimo di animali all’ettaro che le aziende aderenti alla Mi-
sura 13 devono rispettare per il mantenimento della superficie agri-
cola in uno stato che la rende idonea al pascolo è quello indicato
dalla DGR 13-3197, ovvero 0.07 UBA/ettaro/anno ad altitudini supe-
riori a 1000 metri sul livello del mare. Nel caso in cui l’azienda di-
sponga anche di pascoli ad altitudini inferiori, questo limite è appli-
cabile se la superficie sopra i 1000 metri rappresenti oltre il 50% del
totale delle superfici a pascolo. Il periodo minimo di pascolamento è
previsto in 60 giorni in uno o più turni annuali.
Il carico minimo al di sotto dei 1000 metri di altitudine è di 0.2
UBA/ettaro/anno, naturalmente sempre per pascoli in zona montana.
MAGGIO 2016
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S P E C I A L E B A N D I P S R
pagine a cura di
Marco Visca
Confagricoltura
Alessandria
Nocciolo
Prospettive e opportunità per la coltivazione
Martedì 24 maggio 2016 ore 18,00
Alessandria - via Trotti, 122 - 1° piano
Segue aperitivo
INCONTRO TECNICO RIVOLTO SIA ALLE
AZIENDE CHE HANNO GIÀ NOCCIOLETI SIA
A QUELLE INTERESSATE A NUOVI IMPIANTI
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