L'Aratro n.1 Gennaio 2016 - page 10

GENNAIO 2016
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
Assegni familiari e quote di maggiorazione
di pensione per l’anno 2016
C
on il messaggio n. 6456 del 20 ottobre 2015 l’INPS si
adegua alla sentenza della Corte Costituzionale
22/2015, che dichiara l’illegittimità dell’art. 80, comma
19, della L. 388/2000, e riconosce ai cittadini stranieri extraco-
munitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di
lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità spe-
ciale riconosciuta ai ciechi civili qualora legalmente soggior-
nanti.
Ne discende, chiarisce il messaggio, che il diritto alle presta-
zioni previste per i ciechi totali e parziali si estende nei con-
fronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di
soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 T.U. Immigra-
zione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.
Si fa presente che la norma è già stata nel passato oggetto di di-
chiarazione di illegittimità costituzionale, infatti al riguardo si
ricorda la sentenza della Corte Costituzionale 40/2013 con la
quale si estendevano altresì ai cittadini extracomunitari l’in-
dennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’as-
segno mensile di invalidità e l’indennità di frequenza.
Sull’argomento si segnala un’ulteriore recente intervento della
Corte Costituzionale, sentenza n. 230 dell’11 novembre 2015,
che ancora una volta dichiara l’incostituzionalità dell’art. 80,
comma 19, L. 388/2000, ed estende, questa volta, il diritto a
richiedere la pensione di invalidità civile per sordi e l’inden-
nità di comunicazione ai cittadini extracomunitari non legal-
mente soggiornanti nel territorio dello Stato.
In buona sostanza anche in questa ipotesi le prestazioni pos-
sono essere richieste quando gli stranieri extracomunitari
siano titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno.
L’
assegno familiare (da
non confondere con
l’assegno per il nucleo
familiare), è una prestazione
a sostegno del reddito, spet-
tante ad alcune categorie di
lavoratori escluse dalla nor-
mativa dell’assegno per il nu-
cleo familiare e per le quali
continua ad applicarsi la vec-
chia normativa sugli assegni
familiari.
Tali categorie sono: coltiva-
tori diretti, mezzadri e coloni
e piccoli coltivatori diretti;
pensionati delle gestioni spe-
ciali per i lavoratori auto-
nomi (artigiani, commer-
cianti, coltivatori) per i quali
rimane il diritto alle quote di
maggiorazione salariale.
Il pagamento degli assegni fa-
miliari (o quota di maggiora-
zione) è subordinato alla
condizione che gli interessati
vivano a carico del richie-
dente e che il nucleo fami-
liare non superi determinati
limiti di reddito.
Gli importi delle prestazioni
sono pari a: euro 8,18 mensili
spettanti ai coltivatori diretti,
coloni, mezzadri e piccoli
coltivatori diretti; euro 10,21
mensili spettanti ai pensio-
nati delle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi per il
coniuge ed i figli.
I figli per i quali possono es-
sere richiesti gli assegni sono
quelli di età inferiore a 18
anni (21 anni se studenti di
scuola media inferiore e 26
anni se studenti universitari).
Dal 1° gennaio 2016 sono stati
rivalutati sia i limiti di reddito
familiare ai fini della cessa-
zione o riduzione della corre-
sponsione degli assegni fami-
liari e delle quote di maggiora-
zione di pensione, sia i limiti
di reddito mensili per l’accerta-
mento del carico ai fini del di-
ritto agli assegni stessi.
I limiti di reddito mensili per-
sonali validi per il 2016 al
fine di accertare se il familiare
è a carico, cioè economica-
mente non autosufficiente
sono: euro 706,82 per il co-
niuge, per un genitore, per
ciascun figlio equiparato;
euro 1.236,94 per due geni-
tori ed equiparati.
Extracomunitari (non vedenti)
Pensione e indennità ai ciechi civili
Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166
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