L'Aratro n.1 Gennaio 2016 - page 8

GENNAIO 2016
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
N
ella giornata di martedì 22 dicembre il Senato ha appro-
vato definitivamente la Legge di Stabilità 2016. Il testo si
compone di un solo articolo e di ben 991 commi. Da una
prima lettura della nuova manovra finanziaria, che è entrata in vi-
gore dal 1° gennaio 2016, abbiamo evidenziato qui di seguito al-
cune disposizioni rilevanti che saranno oggetto di futuri appro-
fondimenti.
Comma 264
(Decorrenza del trattamento pensionistico del personale
del comparto scuola e AFAM)
Ai lavoratori del comparto scuola e AFAM si riconosce l’applicabi-
lità della salvaguardia pensionistica qualora siano titolari di speci-
fici congedi o permessi per figli con
handicap
grave ed abbiano rice-
vuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decor-
renza dal 1° settembre 2015. Tali soggetti potranno accedere alla
pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione
del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico
per il personale del comparto scuola.
Commi da 265 a 273
(Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici)
Viene previsto il
settimo intervento di salvaguardia
in relazione
ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (cosid-
detta Riforma Fornero). In sostanza si garantisce l’accesso al trat-
tamento previdenziale con i vecchi requisiti ad ulteriori 26.300
soggetti, individuando nuove categorie di soggetti beneficiari ed
incrementando i contingenti di categorie già oggetto di prece-
denti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da
36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensio-
nistica dal 6 dicembre 2011). Pertanto i requisiti devono matu-
rarsi entro il 6 dicembre 2016.
Le categorie oggetto della settima salvaguardia sono:
• 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
• 9.000 lavoratori (prosecutori volontari)
• 6.000 lavoratori di cui all’art. 1, comma 194, lett. b) c) e d), L.
147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
• 2.000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità
grave nel corso del 2011
• 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e
i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo deter-
minato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei
lavoratori stagionali) cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 di-
cembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato.
I soggetti interessati devono presentare istanze, pena decadenza,
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità.
Commi da 274 a 279
(Disposizioni previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto)
Si dispone che la maggiorazione contributiva di cui all’art. 13,
comma 2, della L. 257/1992 (pari al periodo necessario per la ma-
turazione del requisito dei 35 anni prescritto per l’accesso al tratta-
mento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto), ricono-
sciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di
decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiu-
sura, dismissione o fallimento, che non abbiano maturato i requi-
siti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che
risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica ai fini del
conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensio-
nistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa
vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la
corresponsione degli arretrati).
La maggiorazione contributiva si estende:
• ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di la-
voro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da
quella dell’INPS e che non abbiano ancora maturato il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli
anni 2015 e 2016.
• ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile
ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dal-
l’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di
protezione individuale contro l’esposizione alle fibre di
amianto.
Comma 281
(Opzione donna)
L’opzione al pensionamento anticipato (Riforma Maroni) rico-
nosciuta alle lavoratrici dipendenti ed autonome trova operati-
vità fino al 31 dicembre 2015 alla sola condizione che a tale data
siano raggiunti i requisiti contributivi previsti e non anche la de-
correnza (cosiddetta apertura della finestra).
I requisiti sono:
• lavoratrici dipendenti: 35 anni di contributi e 57 anni 3mesi di età;
• lavoratrici autonome: 35 anni di contributi e 58 anni e 3 mesi
di età.
Comma 283
(Contributi per il baby-sitting)
Il comma estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di
2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici
la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di
richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo paren-
tale, un contributo economico da impiegare per il servizio di
baby-sitting
o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pub-
blici o da soggetti privati accreditati).
Comma 284
(Trasformazione del rapporto di lavoro)
I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano
entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico
di vecchiaia, possono, a condizione di avere maturato i requisiti
minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento
pensionistico di vecchiaia, d’intesa con il datore di lavoro, per un
Legge di Stabilità 2016
Prime indicazioni sulle novità in materia pensionistica
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