L'Aratro n.5 Maggio 2015 - page 11

MAGGIO 2015
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NOTIZIARIO
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a cura di Paola Rossi
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scelte del
Bonus bebè: incentivo alla natalità
S
i rende noto che è stato pubblicato il D.P.C.M. 27 febbraio
2015 con il quale si forniscono le disposizioni necessarie a
dare attuazione all’art. 1, comma 125, Legge di Stabilità
2015 con il quale si prevede la corresponsione di un assegno
(Bonus Bebè) per i nati o adottati nel triennio 2015-2017.
Il decreto attuativo stabilisce che l’INPS predisponga le modalità
più idonee per facilitare l’accesso alla misura da parte di nuclei fa-
miliari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact
center e procedure telematiche assistite.
Pertanto, in attesa dell’emanazione delle istruzioni operative
dell’INPS, si evidenziano qui di seguito gli aspetti più rilevanti
contenuti nel D.P.C.M.
La corresponsione dell’assegno è legata al valore dell’Isee del nu-
cleo familiare:
• con Isee superiore a 25.000 euro annui –> l’assegno è di 80
euro mensili (960 annui);
• con Isee non superiore a 7.000 euro annui –> l’assegno è di 160
euro mensili (1.920 annui);
• l’assegno è corrisposto dall’INPS a domanda di un genitore
convivente;
• la domanda va presentata entro 90 giorni dall’evento;
• l’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di in-
gresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al
compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno
dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Convenzione INAIL - INPS
È
stata stipulata tra INPS ed INAIL una nuova Con-
venzione, con la quale si è provveduto ad aggior-
nare quella sottoscritta nel 2008, con lo scopo di
semplificare e velocizzare gli adempimenti legati alla ero-
gazione delle rispettive prestazioni economiche nei casi di
dubbia competenza.
Con circolare congiunta del 2 aprile 2015 gli Istituti
hanno provveduto a rendere noti i contenuti della nuova
Convenzione, che sostanzialmente non si discostano da
quelli in precedenza concordati.
È, infatti, ribadito il diverso ruolo svolto dai due Istituti.
In particolare rimane in capo all’INAIL il compito di accer-
tare il nesso di causalità per le malattie professionali, l’oc-
casione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni;
spetta, invece, all’INPS la rilevazione degli eventi di ma-
lattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza
INAIL, l’integrazione della documentazione e la valuta-
zione circa la grave carenza delle motivazioni di reiezione
dei casi da parte dell’INAIL.
È confermata, inoltre, la non applicabilità della Conven-
zione ai casi di malattia professionale “non tabellata”, che,
in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n.
179/1988, sono da considerarsi sempre come “malattia
comune”, fino a quando il lavoratore non dimostri l’esi-
stenza di un rapporto di causa-effetto (nesso eziologico)
con l’attività lavorativa.
Gli altri elementi di novità riguardano:
• le modalità e la tempistica per la verifica della sussi-
stenza del requisito assicurativo da parte dell’Inps, pre-
vedendo la sospensione dell’erogazione delle presta-
zioni economiche a titolo di anticipazione al lavoratore,
sino alla conferma della tutela previdenziale della ma-
lattia;
• fino alla assunzione definitiva del caso, le anticipazioni
delle somme spettanti al lavoratore avviengono con mo-
dalità diverse tra i due Istituti; se la denuncia/certificato
dell’assicurato dovesse pervenire all’INAIL, sarà erogata
un’anticipazione pari al 50% dell’indennità di tempo-
ranea; se, invece, a ricevere la denuncia/certificato fosse
l’INPS, la prestazione economica sarà pari alla inden-
nità di malattia;
• nel caso di fatto doloso o colposo di un terzo responsa-
bile, l’Istituto che riceve per primo la denuncia/certifi-
cato è obbligato ad avviare l’azione di rivalsa nei con-
fronti del presunto responsabile anche in nome e per
conto dell’altro Istituto;
• al fine di garantire la protezione dei dati personali e sen-
sibili trattati, sono state individuate specifiche misure di
sicurezza; in particolare è stato previsto che tutte le co-
municazioni tra i due istituti avvengano esclusivamente
via PEC;
• la nuova convenzione ha validità triennale e decorre dal
trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione.
Per tutti gli altri aspetti, come detto, la nuova Conven-
zione conferma quanto già concordato in quella sotto-
scritta nel 2008.
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