L'Aratro n.5 Maggio 2015 - page 9

Spese di alloggio del
coniuge separato
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di
locazione e spese condominiali dell’alloggio del co-
niuge separato sono deducibili dal reddito comples-
sivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corri-
sposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’as-
segno di mantenimento. Se l’immobile è a disposi-
zione della moglie e dei figli, la deducibilità delle
spese è limitata alla metà.
Qualora il “contributo casa” non sia stabilito diretta-
mente dal provvedimento, lo stesso può essere deter-
minato “
per relationem
”, nel caso ad esempio sia pre-
visto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le or-
dinarie spese condominiali per l’immobile a disposi-
zione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre
al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorre-
ranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da
cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la
prova dell’avvenuto versamento. Va ricordato che la
deduzione di tali somme da parte del coniuge che le
corrisponde comporta la tassazione del corrispon-
dente importo in capo all’altro coniuge come reddito
assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Interessi passivi in caso di
trasferimento all’estero
Il contribuente che ha acquistato l’abitazione princi-
pale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per
motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo
lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posse-
duto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi
passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavora-
tive che hanno determinato lo spostamento della di-
mora abituale e nello Stato estero di residenza non ha
acquistato un immobile da adibire ad abitazione
principale.
Bonus mobili: non è valido
in caso di successione
La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un
immobile per il quale si fruisce del bonus ristruttura-
zioni è personale; pertanto, in caso di decesso del be-
neficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi, a diffe-
renza di quanto previsto per il bonus ristrutturazioni
che, invece, passa agli eredi che mantengono la deten-
zione materiale e diretta dell’immobile.
L
a nuova Legge di Stabilità
2015 ha previsto per le pub-
bliche amministrazioni che
acquistano beni e servizi, qualora
non siano soggetti passivi dell’Iva,
di versare direttamente all’erario
l’imposta sul valore aggiunto ad-
debitata in fattura dai loro forni-
tori. Ciò significa che saranno le
PA a liquidare l’Iva sugli acquisti
effettuati senza che debbano
provvedere i loro fornitori.
Tale meccanismo che si chiama
“split payment” significa scissione
dei pagamenti ed è una misura at-
tuata al fine di evitare le numerose
frodi in ambito Iva.
Rientrano in tale meccanismo le
operazioni effettuate nei con-
fronti di:
• Stato e Organi dello Stato con
personalità giuridica
• Enti pubblici territoriali e con-
sorzi di enti pubblici
• Camere di commercio
• Istituti universitari
• Aziende sanitarie locali ed enti
ospedalieri
• Enti pubblici di ricovero e cura a
carattere prevalentemente scien-
tifico
• Enti pubblici di assistenza e be-
neficenza
• Enti di previdenza
Quindi chi presta o chi cede beni
o servizi dovrà emettere la fattura
con le modalità ordinarie e indi-
care il riferimento all’art.17-ter del
DPR 633/1972 (scissione dei pa-
gamenti), facendo poi rivalsa
dell’Iva che non viene incassata
dal fornitore ma versata diretta-
mente dall’ente pubblico; in sede
di registrazione della fattura, l’Iva
sarà annotata nel registro Iva ven-
dite ma non calcolata nella liqui-
dazione periodica.
Per i contribuenti che applicano la
scissione dei pagamenti, e che ine-
vitabilmete quindi risulteranno a
credito Iva, è prevista la possibilità
che queste operazioni rientranti
nello split payment rientrino nel
calcolo di quelle che possono ot-
tenere il rimborso Iva anche tri-
mestrale, del credito basato sul-
l’aliquota media.
La fresca circolare 13 aprile 2015,
n. 15/E
, esclude
da tale disciplina
dello “split payment” le opera-
zioni rese da fornitori che appli-
cano regimi speciali che, pur pre-
vedendo l’addebito dell’imposta
in fattura, sono caratterizzati da
un particolare meccanismo forfe-
tario di detrazione spettante.
Tale chiarimento infatti riporta
nel normale trattamento ai fini
Iva, tutte le cessioni/prestazioni
effettuate nei confronti delle Pub-
bliche Amministrazioni dalle
aziende agricole operanti nel re-
gime speciale di cui agli artt. 34
(aziende agricole) e 34-bis (re-
gime forfettario attività connesse)
del D.P.R. n. 633 del 1972.
Insomma, in base a questo pro-
nunciamento, le fatture emesse
dai produttori agricoli nei con-
fronti degli enti indicati all’art. 17-
ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633
non sono soggette alla disciplina
di “scissione dei pagamenti”, per
cui va
emessa la fattura con nor-
male addebito dell’Iva
.
MAGGIO 2015
9
pagine a cura di
Marco Ottone
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l’irrigazione
Martedì 31 marzo nella
Chiesa Parrocchiale di S. Gio-
vanni Battista in Sale si sono
svolte le estreme esequie di
ERSILIA BERTONCELLO
Vedova Ponta, suocera dei fra-
telli Bartolo Gonella della Ca-
scina Vacca di Sale e di Gio-
vanni Gonella, associato della
Cascina Stampa in Frazione
Lobbi di Alessandria.
Condoglianze alle figlie Ro-
setta e Lina Ponta, ai generi e
ai nipoti tutti dall’Ufficio
Zona di Tortona, dalla Reda-
zione de L’Aratro e da Confa-
gricoltura Alessandria.
• • •
Il 18 marzo è mancata all’età
di 62 anni
PALMA FRASCOLINO
associata di Paderna.
Lascia il marito Marco Artana,
i figli Alberto e Laura. Le più
sentite condoglianze dall’Uf-
ficio Zona di Tortona, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.
Scadenza del Modello 730:
7 luglio.
Il 25 ottobre scade l'even-
tuale trasmissione delle di-
chiarazione dei redditi inte-
grative e rettificative.
Scadenza del Modello Unico:
entro il 30 settembre se il
modello Unico viene tra-
smesso per via telematica al-
l’Agenzia delle Entrate o tra-
mite il nostro CAF.
Split payment: parte il nuovo metodo di versamento dell’Iva
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