L'Aratro n. 10 Novembre 2017 - page 14

NOVEMBRE 2017
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e norme vigenti che regolano l’agricol-
tura biologica prevedono che per pre-
servare la fertilità del suolo e per la pre-
venzione delle malattie occorra provvedere
alla coltivazione, negli anni, di specie diffe-
renti sullo stesso appezzamento; pertanto, in
caso di colture seminative, orticole non spe-
cializzate e specializzate, sia in pieno campo
che in ambiente protetto, la medesima specie
è coltivata sulla stessa superficie solo dopo
l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di
specie differenti, uno dei quali destinato a le-
guminosa o a coltura da sovescio.
Per la coltivazione del riso sullo stesso ter-
reno in annate consecutive, in agricoltura
biologica, è attiva una deroga, che in quanto
tale non rappresenta una regola fissa, ma
un’opportunità da adeguare alle singole
realtà aziendali, con lo scopo di limitare il
più possibile lo sviluppo di malerbe e di ma-
lattie; l’articolo 3 del Decreto Ministeriale
18354 del 2009, al comma 2, paragrafo 1 sta-
bilisce che “il riso può succedere a sé stesso
per un massimo di tre cicli, seguito da al-
meno due cicli di colture principali di specie
differenti, uno dei quali destinato a legumi-
nosa”.
Lo scorso 13 ottobre, la Regione Piemonte,
con la circolare n. 37343 ha ritenuto di ap-
portare i necessari chiarimenti per la più cor-
retta applicazione della normativa vigente.
Per quanto riguarda la definizione di coltura
principale, occorre riferirsi al significato che
la PAC conferisce a “coltura principale”: col-
tura principale è quella presente in campo
durante la maggior parte dell’anno. Questa
definizione serve per poter distinguere la col-
tura principale dalle colture intercalari.
La circolare regionale chiarisce ulteriormente
l’aspetto temporale: dopo tre anni di coltiva-
zione del riso sullo stesso appezzamento, si
può ritornare al riso solo dopo aver coltivato,
per almeno due annate agrarie, specie diffe-
renti tra cui una leguminosa. La circolare ri-
prende le ultime decisioni adottate da Fe-
derbio, l’associazione dei vari operatori isti-
tuzionali e privati che operano in agricoltura
biologica, per il controllo delle principali cri-
ticità nella coltivazione del riso biologico, tra
le quali le rotazioni agrarie.
Federbio nel marzo 2017 ha emanato appo-
site linee guida; il punto 2.6 prevede che il
riso può tornare sullo stesso terreno solo
dopo due anni: in questo modo Federbio e la
circolare regionale chiariscono che il riso
non può essere presente, nei due anni di col-
ture diverse, neppure come secondo raccolto.
Federbio però stabilisce anche che per poter
coltivare il riso per il terzo anno consecutivo,
in deroga alla norma generale, l’operatore
deve fare richiesta all’Organismi bio Con-
trollo cui aderisce, eventualmente integrando
la relazione tecnica prevista dall’articolo 63
del Reg. 889/2008, al fine di consentire al-
l’Organismo di Controllo di valutare la soste-
nibilità agronomica della rotazione. Infine
viene prescritto che tra i cicli colturali conti-
nuativi a riso deve essere garantita una col-
tura intercalare di copertura da sovesciare.
Infine, la circolare regionale precisa, come da
disposizioni del novembre e dicembre 2014,
che le prescrizioni ministeriali partivano da
gennaio 2015 e che pertanto il riso poteva
succedere a se stesso, sullo stesso appezza-
mento, per un massimo di tre cicli a partire da
quell’anno. Nelle note del 2014 la Regione
consigliava di porre in rotazione gli appezza-
menti a riso secondo un piano aziendale che
consentisse il mantenimento pressochè co-
stante della produzione aziendale annuale di
riso biologico, naturalmente fatta salva la di-
screzionalità imprenditoriale. Ci sentiamo di
concordare con questo consiglio.
Si invitano le aziende risicole operanti in
agricoltura biologica a contattare al più
presto l’Organismo di Controllo cui aderi-
scono per poter organizzare al meglio gli
avvicendamenti colturali in ambito risi-
colo.
Marco Visca
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AGRICOLTURA BIOLOGICA
Disposizioni riguardanti le rotazioni
agrarie nella coltivazione del riso
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