L'Aratro n. 10 Novembre 2017 - page 9

A
partire dal 12 ottobre
2017 non ci saranno più
distinzioni tra infortuni
lievi ed infortuni gravi ai fini della
comunicazione all’INAIL: tutti gli
infortuni con prognosi superiore
ad un giorno (oltre a quello del-
l’infortunio) dovranno obbligato-
riamente essere comunicati al-
l’istituto.
A seguito della ricezione del certi-
ficato medico attestante l’infor-
tunio del lavoratore, il datore di
lavoro dovrà trasmettere, entro 48
ore, la denuncia di infortunio al-
l’INAIL, anche per gli infortuni
con prognosi inferiore a tre
giorni, come previsto dal DM n.
183/2016 del Ministero del La-
voro.
Prima dell’approvazione del ri-
chiamato decreto ministeriale,
l’obbligo di comunicazione ai fini
assicurativi era previsto solo per
gli infortuni con prognosi supe-
riore ai tre giorni.
La disciplina relativa all’obbligo
di denuncia degli infortuni sul la-
voro è contenuta nell’art. 53 del
DPR 1124/1965 e nel successivo
art. 18, comma 1, lettera r) del D.
Lgs. 81/2008. Particolarmente in-
teressanti sono le previsioni di
quest’ultima norma, ove si suddi-
vide l’obbligo di comunicazione
in base al fine, che può essere sta-
tistico o assicurativo.
La novità introdotta dal DM
183/2016 consiste nel fatto che
diviene necessaria la comunica-
zione di denuncia anche degli in-
fortuni sotto la soglia di risarcibi-
lità (pari a tre giorni), ai soli fini
statistici. Nulla cambia, invece, ai
fini assicurativi, dove rimane im-
mutata la soglia dei tre giorni di
prognosi, oltre a quello dell’infor-
tunio.
La segnalazione dell’infortunio è
possibile solo tramite i servizi te-
lematici messi a disposizione
dall’INAIL, i quali ad oggi non
sono attivi per alcune categorie di
lavoratori (tra cui gli agricoli).
In linea generale, comunque, la
procedura prevede che il lavora-
tore, in seguito all’infortunio,
debba far certificare dal pronto
soccorso, dal medico aziendale o
dal suo medico curante, sia la dia-
gnosi che i giorni di presunta ina-
bilità al lavoro. Sarà poi il pronto
soccorso, il medico aziendale o il
medico curante a dover trasmet-
tere all’INAIL il documento.
Oltre a far certificare il proprio in-
fortunio, il lavoratore ha anche
l’obbligo di avvisare tempestiva-
mente il proprio datore, così
come previsto dall’art. 52 del DPR
1124/1965. Il mancato adempi-
mento ha conseguenze rilevanti,
se si pensa che la mancata comu-
nicazione o l’omesso invio della
certificazione comportano la de-
cadenza dal diritto al risarci-
mento da parte dell’INAIL.
Per una corretta comunicazione
dell’infortunio, il lavoratore deve
specificare:
• il numero identificativo del cer-
tificato medico;
• la data di rilascio dello stesso;
• i giorni di prognosi refertati.
Una volta ricevuti i dati del certifi-
cato scatta il termine di 48 ore
entro cui il datore di lavoro è te-
nuto ad inviare comunicazione
all’INAIL. In caso di inadem-
pienza del datore, il lavoratore
può attivarsi presentando comu-
nicazione presso la sede INAIL
competente.
La mancata, tardiva, inesatta o in-
completa denuncia da parte del
datore di lavoro prevede la san-
zione amministrativa da 1.290
euro a 7.747 euro.
In caso di erroneo invio della de-
nuncia all’INAIL, il lavoratore
non perde le tutele previste.
Nel caso di denuncia di malattie
professionali, invece, resta salvo il
termine di cinque giorni (dalla ri-
cezione del certificato medico)
entro cui il datore deve inoltrare
la denuncia all’INAIL, utilizzando
sempre il canale telematico.
NOVEMBRE 2017
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pagina a cura di
Mario Rendina
VARIAZIONE
DELLE FASCE
CONTRIBUTIVE
s
i informano tutti gli asso-
ciati che rivestono la qua-
lifica di “coltivatori di-
retti” e/o “imprenditori Agri-
coli” che i medesimi pagano i
propri contributi previdenziali
sulla base della quantità di red-
dito agrario che risulta dai ter-
reni coltivati, dal quale ne con-
segue la fascia contributiva di
appartenenza (1ª - 2ª - 3ª - 4ª
fascia).
pertanto, si ricorda ancora che
ogni qualvolta si modifica la su-
perficie aziendale coltivabile e,
di conseguenza, la quantità di
reddito agrario, sia in aumento
(con acquisti e/o affitti) sia in
diminuzione (con vendite e/o
rilascio terreni affittati), è ne-
cessario aggiornare la dichia-
razione aziendale (modello
cd1 var) presso l’inps. il man-
cato aggiornamento dei dati
“in aumento” potrebbe com-
portare l’incremento di fascia e
in caso di controlli l’inps pro-
cederà al recupero dei contri-
buti dal momento in cui è sorta
la variazione e comunque non
oltre i cinque anni precedenti
con le relative maggiorazioni
(sanzioni più interessi).
Al fine di evitare spiacevoli
sorprese, si consiglia agli
associati di passare subito
nei nostri uffici per le veri-
fiche del caso.
Pagamento dei contributi agricoli per l’anno in corso
Gli associati sono invitati a passare nei nostri Uffici Zona per ritirare
i Mod. F24 compilati per procedere al versamento dei contributi alle
prossime scadenze previste (
16 novembre, 16 gennaio
). Ricor-
diamo che è scaduto il 16 settembre scorso il termine per il paga-
mento della seconda rata.
L’INPS non invierà più al domicilio dei lavoratori autonomi agricoli il
consueto avviso contenente tutte le informazioni utili per effettuare il
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, obbligatori.
Niente più distinzioni: anche gli infortuni
brevi devono essere comunicati all’INAIL
Rinnovato
il contratto
dei dirigenti
dell’agricoltura
I
l 19 ottobre a Roma nella
sede di Confagricoltura è
stato sottoscritto il verbale di
Accordo per il rinnovo del Con-
tratto Collettivo Nazionale di La-
voro dell’8 luglio 2013 dei diri-
genti dell’agricoltura, scaduto il
31 dicembre 2016. L’aumento
complessivo concordato è pari a
115,00 euro mensili da corri-
spondersi in un’unica tranche. Il
nuovo stipendio base mensile
spettante ai dirigenti in forza alla
data di rinnovo è pari a 4.250
euro a decorrere dal 1° no-
vembre 2017. L’accordo prevede
anche un adeguamento del
premio per la polizza di respon-
sabilità civile e/o penale con-
nessa alla prestazione del diri-
gente. L’aumento retributivo
concordato risulta coerente con
gli indicatori di riferimento e con
la particolare qualificazione pro-
fessionale della categoria ed è
stato concordato senza arretrati,
né una tantum.
AVVISO URGENTE
s
i informano gli associati che l’inps sta effettuando intensi
controlli sui versamenti dei contributi previdenziali che i lavo-
ratori autonomi (coltivatori diretti ed imprenditori Agricoli)
versano a questa gestione.
dai controlli risultano numerose posizioni che rivelano dei versa-
menti non effettuati. Ricordiamo che il mancato pagamento dei
contributi previdenziali non consente l’accredito contributivo per i
periodi a cui gli stessi si riferiscono e, ai fini del calcolo della pen-
sione, risultano dei vuoti.
Al fine di accertare la propria posizione previdenziale e control-
lare quindi eventuali mancati versamenti, la invitiamo a passare
dai nostri uffici zona dagli addetti al servizio previdenziale lavo-
ratori autonomi per le verifiche del caso, in quanto inps non co-
munica tali situazioni ai diretti interessati ma le pubblica diretta-
mente sul cassetto previdenziale.
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