L'Aratro n. 10 Novembre 2017 - page 11

L
a Cassazione, sezione la-
voro, con la sentenza n.
22925 del 29 settembre
2017, relativa all’applicazione
dei tre giorni di permesso
mensile retribuiti (art. 33, c. 3,
L. 104/92) si pronuncia nel
caso di lavoratore con rap-
porto a tempo parziale (verti-
cale) che assiste un familiare
disabile.
Contrariamente alla tesi soste-
nuta dall’INPS - che nella con-
cessione al diritto ai tre giorni
di permesso mensili nei casi di
rapporto a tempo parziale
(verticale) prevede il ripropor-
zionamento dei tre giorni di
permesso in ragione della ri-
duzione dell’orario da tempo
pieno a tempo parziale - la
sentenza emessa dalla Corte di
Cassazione perviene ad una
conclusione diversa e più favo-
revole per il lavoratore che as-
siste il familiare con handicap.
Per prima cosa la sentenza
mette in evidenza la rilevanza
costituzionale delle disposi-
zioni contenute nella L.
104/92, destinate alla tutela
della saluta psico-fisica delle
persone disabili.
La Corte nel suo ragionamento
decide di valutare la particolare
situazione in esame tenendo
conto delle indicazioni conte-
nute nella L. 104:
• assicurare la soppressione
delle discriminazioni nei
confronti dei lavoratori a
tempo parziale e di miglio-
rare la qualità del lavoro a
tempo parziale;
• facilitare lo sviluppo del la-
voro a tempo parziale su
base volontaria e di contri-
buire all’organizzazione
flessibile dell’orario di la-
voro in modo da tener
conto dei bisogni degli im-
prenditori e dei lavoratori.
La Corte conclude: appare ra-
gionevole distinguere l’ipotesi
in cui la prestazione di lavoro
part- time sia articolata sulla
base dell’orario settimanale
che comporti una prestazione
per un numero di giornate su-
periori al 50% di quello ordi-
nario, da quello in cui com-
porti una prestazione per un
numero di giornate di lavoro
inferiori, o addirittura limitata
solo ad alcuni periodi del-
l’anno e riconoscere, solo nel
primo caso, stante la pre-
gnanza degli interessi coin-
volti e l’esigenza di effettività
di tutela del disabile, il diritto
alla integrale fruizione dei per-
messi in oggetto.
In base a tale criterio la Corte
ha riconosciuto la fruizione
dei tre giorni di permessi men-
sili al lavoratore con orario
settimanale pari a quattro
giorni su sei, corrispondente
ad un part-time verticale al
67%.
Nuova procedura per
richiesta NASPI o DIS-COLL
I
l Centro per l’Impiego di Alessandria informa che con il
D.Lg. 150/2015 sono state modificate le procedure per la
richiesta del sussidio di disoccupazione, sia esso NASPI o
DIS-COLL, e che sono state notevolmente rafforzati i mecca-
nismi di condizionalità legati alla percezione di prestazioni a
sostegno del reddito.
La presentazione della domanda di NASPI o DIS-COLL equi-
vale alla DID – dichiarazione di immediata disponibilità.
Pertanto il percettore dovrà presentare la domanda di NASPI o
DIS-COLL presso il Patronato e successivamente, entro il ter-
mine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda,
dovrà presentarsi al Centro per l’Impiego di competenza per
stipulare il patto di servizio.
La mancata presentazione al Centro Impiego entro 15 giorni e
la mancata risposta a successiva convocazione da parte del
Centro per l’Impiego, verrà segnalata all’INPS; tale inosser-
vanza può comportare sanzioni fino alla decadenza dalla pre-
stazione.
NOVEMBRE 2017
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
H AN D I C A P
Permessi mensili di 3 giorni per chi ha
un rapporto di lavoro part-time verticale
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