L'Aratro n. 10 Novembre 2017 - page 8

NOVEMBRE 2017
8
I
modelli INTRASTAT sono stati ridefi-
niti nei contenuti e nuovi requisiti
sono stati introdotti per il loro invio
nel 2018.
L’Agenzia delle Entrate, mossa dall’intento di
diminuire la quantità di informazioni da co-
municare ed evitare l’invio delle stesse infor-
mazioni già trasmesse con altri adempi-
menti, ha previsto che i modelli INTRA tri-
mestrali siano aboliti per gli acquisti di beni
e servizi precisando che, per i soggetti obbli-
gati all’invio mensile, essi avranno valenza ai
soli fini statistici.
ACQUISTO DI BENI (INTRA2 – bis solo
mensile):
avranno valenza solo ai fini stati-
stici e dovranno esser presentati con cadenza
mensile esclusivamente da quei soggetti che,
in almeno uno dei quattro trimestri prece-
denti, abbiano effettuato acquisti intracomu-
nitari per un importo uguale o superiore a
Euro 200.000.
Per gli altri soggetti, non tenuti all’invio men-
sile in quanto hanno effettuato acquisti per
importi inferiori a Euro 200.000, i dati sa-
ranno acquisiti dall’Agenzia delle Entrate me-
diante le comunicazioni dei dati delle fatture
emesse e ricevute (cosiddetto spesometro) di
cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 ed ai dati for-
niti in base all’art. 1 del D. Lgs 127/2015. Tali
dati saranno quindi trasmessi direttamente
dall’Agenzia delle Entrate all’Agenzia delle
Dogane, all’Istat ed alla Banca d’Italia.
CESSIONE DI BENI (INTRA1 – bis):
la pe-
riodicità mensile o trimestrale resta ancorata
alle precedenti disposizione (Euro 50.000)
ma, per i soggetti mensili che nei 4 trimestri
precedenti non abbiamo superato la soglia di
Euro 100.000, la compilazione della parte
statistica sarà facoltativa.
ACQUISTO DI SERVIZI (INTRA2 – quater):
avranno solo rilevanza statistica e dovranno
esser presentati con cadenza mensile esclusi-
vamente da quei soggetti che in almeno uno
dei 4 trimestri precedenti abbiano effettuato
acquisti intracomunitari per un importo
uguale o superiore a Euro 100.000.
Per gli altri soggetti, non tenuti all’invio
mensile, i dati riepilogativi saranno acquisiti
dall’Agenzia delle Entrate tramite gli adempi-
menti comunicativi e trasmessi all’Agenzia
delle Dogane, Istat e Banca d’Italia.
Sia per quanto riguarda l’acquisto che la ces-
sione di servizi è stata disposta una semplifi-
cazione in merito all’indicazione del “codice
servizio”, prevedendo un minor dettaglio
dato che si farà riferimento al quinto livello
della classificazione CPA, riducendo di circa
il 50% i codici da selezionare.
In altre parole, anche per l’anno 2018, la veri-
fica dell’assoggettamento all’invio periodico
dei modelli INTRA dovrà esser effettuato di-
stintamente per tipologia di operazione ed in
considerazione delle specifiche soglie pre-
viste.
TIPO DI OPERAZIONE SOGLIE (almeno 1 trimestre negli ultimi
4 trimestri precedenti)
Note
Cessione di beni
(inTRA1 - bis)
Inferiore a € 50.000 – Trimestrale
uguale o maggiore di € 50.000 – mensile
parte statistica facoltativa fino a € 100.000
Acquisto di beni
(inTRA2 - bis)
Inferiore a € 200.000 – Abolito
uguale o superiore a € 200.000 – mensile
i dati riepilogativi saranno acquisiti dall’Agenzia delle
Entrate tramite gli adempimenti comunicativi.
Servizi resi
(inTRA1 - quater)
Inferiore a € 50.000 – Trimestrale
uguale o maggiore di € 50.000 - mensile
codice servizio (5° liv. cpA)
Servizi acquistati
(inTRA2 - quater)
Inferiore a € 100.000 – Abolito
uguale o superiore a € 100.000 – mensile
codice servizio (5° liv. cpA)
i dati riepilogativi saranno acquisiti dall’Agenzia delle
Entrate tramite gli adempimenti comunicativi.
SINTESI DELLE NOVITÀ
Dal 2018 modelli INTRASTAT semplificati
P
ur essendo fabbricati a tutti
gli effetti, i collabenti ven-
gono spesso fatti oggetto di
accertamento da parte dei Co-
muni che li parificano ai fini
ICI/IMU alle aree edificabili.
Tale impostazione, però, è stata
più volte sconfessata dalla giuri-
sprudenza.
Ultimamente, la Corte di Cassa-
zione, per un soggetto che posse-
deva un immobile accatastato
nella categoria F2 privo di ren-
dita (immobile per cui non aveva
versato l’ICI), ha annullato l’av-
viso di accertamento che il Co-
mune aveva emesso, affermando
che l’area di sedime del fabbri-
cato era da ritenersi area edifica-
bile, quindi assoggettabile al-
l’imposta comunale.
La Corte ha evidenziato la diffe-
renza concettuale tra fabbricato
inagibile e fabbricato collabente.
Mentre la prima è una struttura
che ha perso gran parte delle sue
potenzialità funzionali a causa di
eventi sopravvenuti (per cui
spetta una riduzione del 50%
della base imponibile), il se-
condo è un immobile total-
mente inutilizzabile, tant’è che è
iscritto in Catasto senza rendita.
In entrambi i casi, comunque,
l’unità immobiliare, facendo
propria la tripartizione normati-
vamente individuata nell’appli-
cazione dell’imposta ICI/IMU
(fabbricato, area edificabile, ter-
reno agricolo), non può che es-
sere ricondotta all’interno della
nozione di fabbricato.
Pertanto, finché il fabbricato col-
labente risulterà accatastato
come F2, lo stesso non potrà mai
essere sottoposto a tassazione né
come fabbricato (per mancanza
di base imponibile) né come
area edificabile.
L’unico caso suscettibile di mu-
tare tale situazione di fatto è
quello in cui si provveda alla to-
tale demolizione dei resti del
fabbricato collabente che va con-
siderata come area edificabile.
Fabbricati collabenti, esenti da imposte
pagina a cura di
Marco Ottone
Avviso preventivo: cancellazione di PEC multiple
La Camera di Commercio di Alessandria ha dato il via ad un’azione di verifica
generalizzata sugli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle imprese
individuali e delle società iscritte al Registro delle Imprese.
In particolare è stata completata la procedura di cancellazione d’ufficio delle
PEC revocate o non valide. La Camera di Commercio di Alessandria sta in-
viando alle imprese che risultano in possesso di caselle PEC multiple (multiple
tra imprese e multiple tra imprese e professionisti) una mail di avviso.
Si invitano pertanto tutte le imprese destinatarie della mail di avviso ad effet-
tuare le opportune verifiche e, nel caso, a richiedere l’iscrizione di un nuovo in-
dirizzo di Posta Elettronica Certificata univoco oppure - nel caso di PEC mul-
tiple tra imprese - a documentare l’effettiva titolarità della casella PEC.
Si ricorda che la comunicazione al Registro Imprese di variazione dell’indi-
rizzo PEC è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
La regolarizzazione va effettuata
entro il termine di 20 giorni
dal ricevi-
mento della mail di avviso.
Per informazioni contattare gli Uffici Zona oppure l’Ufficio Reg-
istro Imprese all’indirizzo mail
o
allo 0131 313239.
aratro N 10-2017 ok.qxp_Layout 1 08/11/17 18:36 Pagina 8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook