L'Aratro n.4 Aprile 2015 - page 12

APRILE 2015
12
È
stato pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 62 del
16 marzo 2015, il decreto
del Ministero dell’Economia e
delle finanze del 13 febbraio 2015
con cui vengono individuati i beni
che possono essere oggetto delle
attività agricole connesse con con-
seguente assoggettamento al red-
dito catastale.
Le “nuove” attività connesse si ren-
dono applicabili, in sostituzione
di quelle previste con il precedente
decreto datato 17 giugno 2011, già
a decorrere dal periodo d’imposta
2014.
Ma, ancor prima di analizzare le
poche novità introdotte, pare neces-
sario ricordare come la disciplina fi-
scale richieda, per poter parlare di
attività connessa a quelle agricole,
che dette attività siano esercitate da
parte di un soggetto che svolge
un’attività agricola principale.
In altri termini è richiesto che colui
che svolge l’attività connessa deve
essere un imprenditore agricolo ai
sensi dell’art. 2135 cod. civ. e tale
attività deve essere svolta congiun-
tamente a quella agricola.
Nell’ipotesi in cui esse siano svolte
disgiuntamente da questa, esse tra-
smigrano nella loro area naturale
che è quella commerciale.
Soddisfatto il requisito soggettivo è
inoltre necessario che tali attività di
manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializza-
zione e valorizzazione siano con-
template nel citato D.M. del 13 feb-
braio 2015 e svolte rispettando il
criterio della prevalenza dei pro-
dotti ottenuti dal fondo.
L’Agenzia delle Entrate nella Circo-
lare n. 44/E/2004 ha, infatti, affer-
mato che le mere attività di conser-
vazione, commercializzazione e
valorizzazione, prese singolar-
mente e in via autonoma, non pos-
sono mai “produrre” un reddito
agrario se hanno a oggetto beni ac-
quistati presso terzi, mentre tale
conclusione non rileva nell’ipotesi
in cui oggetto delle attività richia-
mate siano prodotti propri, nel
qual caso si sarà sempre in pre-
senza di un reddito agrario.
Venendo ai prodotti agricoli con-
templati nell’Allegato al decreto
del 13 febbraio 2015 si segnala
come, rispetto al passato, vi sia un
ampliamento attraverso l’introdu-
zione di:
• produzione di paste alimentari
fresche e secche;
• produzione di sciroppi di frutta;
• manipolazione dei prodotti de-
rivanti dalla silvicoltura di cui
alle classi 02.10.0-02.20.0, com-
prendenti la segagione e la ridu-
zione in tondelli, tavole, travi ed
altri prodotti similari compresi i
sottoprodotti, i semilavorati e gli
scarti di segagione delle piante.
Ricordiamo come la silvicoltura, per
essere considerata quale attività agri-
cola, deve consistere nell’impianto,
riproduzione, conservazione e sfrut-
tamento razionale dei boschi al fine
di produrre legno e biomasse. Ne
deriva che il semplice disbosca-
mento (taglio) non può considerarsi
attività agricola perché manca il re-
quisito del ciclo biologico.
Per qualsiasi informazione in me-
rito i nostri Uffici Zona sono a vo-
stra disposizione.
Semplificazioni per i rimborsi IVA 2015
I
l rimborso del credito IVA sia annuale che trimestrale dopo il de-
creto sulle semplificazioni dovrebbe essere più agevole; infatti con
decorrenza dall’anno in corso il Decreto semplificazioni ha rimo-
dulato la norma sul rimborso del credito IVA annuale e trimestrale ri-
scrivendo l’Art 38-bis in modo tale da consentire, in alcuni casi, di ot-
tenere in maniera più semplice il rimborso del credito. Attualmente
con la nuova normativa si possono presentare 3 diverse fattispecie:
1. Per i rimborsi fino a € 15.000,00 non è più necessaria prestare al-
cuna garanzia, salvo presentare la dichiarazione IVA in forma auto-
noma senza altro tipo di formalità.
2. Per i rimborsi oltre i € 15.000,00 è possibile presentare la dichiara-
zione IVA annuale o l’istanza di rimborso infrannuale munite del
visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o nel caso
di società di capitali soggette a revisione, dall’organo che esegue il
controllo contabile allegando la dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio dove devono essere attestati i requisiti di solidità patrimoniale e
regolarità contributiva e previdenziale.
3. Sempre per i rimborsi oltre i € 15.000,00 è necessaria la polizza fi-
deiussoria quando il richiedente è:
• Soggetto passivo che esercita l’attività da meno di 2 anni, ad ecce-
zione delle start-up innovative;
• Soggetto passivo al quale nei 2 anni precedenti alla richiesta di rim-
borso, sono stati stati notificati avvisi di accertamento/rettifica dai
cui risulta una differenza tra importi accertati e dell’imposta dovuta
o dei crediti dichiarati;
• Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza di rim-
borso infrannuale da cui emerge il credito chiesto a rimborso senza
il visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa in presenza
di organo di controllo) o non presentano l’autocertificazione atte-
stante il possesso dei requisiti;
• Soggetti passivi che hanno cessato l’attività.
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nostri Uffici IVA zonali.
Si amplia l’elenco dei prodotti considerati agricoli
pagina a cura di
Marco Ottone
Obbligo dello Spesometro
per gli agricoltori esonerati
R
icordiamo che il 20 aprile prossimo scade il termine ultimo per
l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle operazioni ef-
fettuate nel corso del 2014 rilevanti ai fini ivA, lo “speso-
metro”. L’obbligo interessa tutti gli agricoltori titolari di partita ivA,
anche coloro che sono in regime di esonero (fatturato inferiore ai
7000 euro, senza tenuta di contabilità ivA).
in pratica la norma prevede che venga inviato l’elenco di clienti e
fornitori che, nel caso del regime di esonero, riguarda l’elenco dei
clienti ai quali con loro autofattura sono stati ceduti prodotti agricoli
e l’elenco dei fornitori che hanno rilasciato all’agricoltore fattura per
acquisto di beni e servizi inerenti l’attività.
L’invio dell’elenco all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire esclusiva-
mente per via telematica; si ricorda che in caso di mancata o incom-
pleta trasmissione dei dati si rende applicabile la sanzione amministra-
tiva prevista da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.
Si invitano pertanto le aziende interessate a presentarsi
presso i nostri Uffici Zona per assolvere a tale obbligo.
Scadenza
dell’adeguamento dei
Sistemi Energetici da
Fonti rinnovabili
G
li impianti fotovoltaici di
taglia superiore a 6 kWp in-
centivati in conto energia
entro aprile 2015 dovranno essere
adeguati alla delibera AEEG
243/13 entro il 30 aprile 2015,
pena il blocco degli incentivi.
L’adeguamento riguarda gli im-
pianti di potenza superiore a 6 kw
già connessi alla rete di bassa ten-
sione ed entrati in esercizio alla
data del 31 marzo 2012, nonchè
gli impianti di potenza fino a 50
kw già connessi alla rete di media
tensione ed entrati in esercizio alla
medesima data.
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