L'Aratro n.6 Giugno 2016 - page 7

GIUGNO 2016
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C
om’è noto, a partire dal 1° gennaio
2016, l’IMU non è più dovuta sui terreni
agricoli posseduti e condotti da CD e
IAP iscritti nella previdenza agricola,
indipen-
dentemente dalla loro ubicazione.
Conte-
stualmente, sono abrogate le disposizioni che
hanno caratterizzato l’applicazione dell’IMU
per i terreni agricoli a valere per gli anni 2014 e
2015 e, per le quali, si è in attesa delle decisioni
della Corte costituzionale in ordine al vaglio
della loro legittimità, dopo il rinvio operato
dal TAR del Lazio.
Per tutti gli altri terreni agricoli, per i quali non
può essere invocata l’esenzione, in carenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi (mancanza
della qualifica IAP/CD con iscrizione alla pre-
videnza agricola, assenza del possesso e della
conduzione diretta), torna comunque opera-
tivo il precedente perimetro di esenzione, vale-
vole fino all’anno 2013, che prevede l’esen-
zione dall’imposta municipale dei terreni ubi-
cati nei comuni individuati dalla circolare del
Min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 conside-
rati montagna e collina depressa.
Riassumendo, l’IMU risulta ancora dovuta, per
i terreni agricoli dati in affitto o comodato, an-
corché sia il locatore/comodante che l’affit-
tuario/comodatario rivestano entrambi la fi-
gura di IAP o CD, ovvero per i terreni posseduti
da soggetti non IAP o CD che li coltivano diret-
tamente e che non ricadono nei comuni elen-
cati nella citata circolare n. 9/93.
Ciò premesso, con apposita nota di risposta,
ad un quesito proposto dalla Confagricoltura,
il Dipartimento delle Finanze del MEF- Dire-
zione Legislativa Tributaria e Federalismo Fi-
scale ha finalmente chiarito che l’esenzione
contenuta nella Legge di Stabilità 2016 trova
applicazione anche nei confronti dei familiari
coadiuvanti del coltivatore diretto, i quali risul-
tano proprietari o comproprietari dei terreni
agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto
coltivatrice, di cui è titolare un altro compo-
nente del nucleo familiare, in quanto risultano
soddisfatti entrambi i requisiti richiesti dalla
norma del possesso e della conduzione del ter-
reno agricolo, in capo al familiare coadiuvante,
nonché dell’iscrizione negli appositi elenchi
previdenziali del nucleo familiare del capo-
azienda presso l’INPS. È stata, altresì, data con-
ferma dell’operatività della norma agevolativa
a favore delle società agricole in possesso della
qualifica di IAP e dei soci persone fisiche, in
possesso delle qualifiche di IAP e CD, iscritti
nella previdenza agricola, che continuano a
coltivare i fondi attraverso una società di per-
sone alla quale hanno concesso l’uso del ter-
reno di cui mantengono il possesso.
A
partire dal periodo
d’imposta 2016, è stata
introdotta l’esclusione
generalizzata dall’IRAP per i sog-
getti che esercitano le attività
agricole ai sensi dell’art. 32 del
TUIR, nonché nei confronti delle
cooperative della piccola pesca e
loro consorzi e di quelle che for-
niscono servizi nel settore selvi-
colturale.
Stante il riferimento ai soggetti
che esercitano un’attività agri-
cola l’esclusione trova applica-
zione in tutti i casi in cui siano
svolte le predette attività di cui
all’art. 32 del TUIR, indipenden-
temente dalla qualificazione sog-
gettiva degli esercenti le stesse at-
tività (imprese individuali, enti,
società di persone e società di ca-
pitali) e dalla natura del reddito
prodotto (reddito agrario o red-
dito d’impresa). In breve, l’esclu-
sione dall’IRAP riguarda le atti-
vità per le quali in precedenza si
applicava l’aliquota dell’1,9 per
cento.
L’efficacia delle nuove disposi-
zioni, a valere dal corrente anno,
esclude che sia dovuto il versa-
mento degli
acconti
per il 2016,
già in sede di presentazione della
dichiarazione IRAP per l’anno
2015.
L’imposta, invece, continua ad
applicarsi con l’aliquota ordi-
naria del 3,9 per cento per le atti-
vita di agriturismo, di alleva-
mento con terreno insufficiente
a produrre almeno un quarto dei
mangimi necessari e per le altre
attivita connesse, come pure per
le attività di produzione di
energia da fonti rinnovabili agro-
forestali e fotovoltaiche per la
parte eccedente i limiti pari a
2.400.000 kWh, per le produ-
zioni da biogas e a 260.000 kWh
per quelle da fotovoltaico.
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Il coadiuvante non paga
l’IMU sui terreni coltivati
pagina a cura di
Marco Ottone
Con il saldo delle imposte arrivano i primi
effetti dell’esenzione IRAP per l’agricoltura
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