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DIRETTIVA NITRATI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2016 è entrata in vigore la nuova regolamentazione nazionale riguardante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”.

Questo nuovo decreto si è reso necessario per escludere dalla normativa sui rifiuti il digestato prodotto dagli impianti di biogas, anche se a certe condizioni e con alcune limitazioni. Finalmente, dopo anni di richieste e di sacrifici – e azioni legali a carico dei gestori degli impianti di digestione anaerobica - il digestato è stato classificato sottoprodotto e come tale destinato all’utilizzo agronomico con regole analoghe, anche se con alcune distinzioni, a quelle degli effluenti zootecnici.

La classificazione del digestato come “sottoprodotto” (digestato agro-zootecnico o digestato agro-industriale) si acquisisce mediante la dimostrazione della gestione dell’impianto, dei materiali in ingresso al digestore, e viene riconosciuta dalla pubblica amministrazione operante a carattere provinciale.

La nuova normativa valorizza in modo particolare il digestato proveniente da impianti alimentati con effluenti zootecnici (letami e/o liquami) qualora quotidianamente immessi alla digestione per più del 50% (in peso). In questo caso il digestato è considerato alla stessa stregua degli effluenti zootecnici e deve seguire le stesse regole per l’utilizzo agronomico. In questi casi, il vincolo legato al rispetto del limite di apporto azotato all’ettaro all’anno di 170 kg nelle Zona Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), elevato a 340 nelle Zone Ordinarie (ZO) deve essere riferito all’effettivo azoto proveniente da effluenti zootecnici contenuto nel digestato.

La normativa nazionale è stata recepita a livello regionale dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2016, n. 2/R. che integra il precedente Regolamento 10/R/2012 introducendo, appunto, le norme di gestione e utilizzazione agronomica del digestato classificato “assimilato ai reflui zootecnici” e dio quello classificato “sottoprodotto”.

Qui di seguito la nuova regolamentazione regionale verrà sempre definita con Regolamento 10/R; come la precedente, si applica sia alle ZVN sia alle ZO. In breve sui riassumono i principali obblighi amministrativi previsti dal regolamento, posto che gli obblighi legati al dimensionamento delle strutture di stoccaggio sono rimasti invariati rispetto alla precedenti versione della norma.

La comunicazione (art. 3)


La Comunicazione 10/R è obbligatoria per tutte le aziende ricadenti in ZVN che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg; è altresì obbligatoria per le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 3.000 kg.

In pratica, i produttori di digestato devono presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico a prescindere da quanto azoto zootecnico sia introdotto nel digestore. Le aziende acquirenti di digestato sottoprodotto sono tenute alla presentazione della Comunicazione di utilizzo agronomico in base alla quantità totale di azoto zootecnico distribuito, secondo i parametri sopra esposti.

La comunicazione, in quanto parte integrante del fascicolo aziendale, deve essere compilata dal nostro servizio tecnico utilizzando la procedura informatica on line della Regione Piemonte; deve essere annualmente aggiornata. L’aggiornamento in caso di modifiche rispetto all’anno precedente deve essere presentato almeno in anticipo di 20 giorni dalla prima distribuzione di letame e/o liquame e/o digestato. L’aggiornamento è obbligatorio anche quando, durante l’anno, si verifichino mutazioni dei terreni sui quali si effettua l’utilizzo agronomico: anche in questo caso occorre rispettare il termine di 20 giorni prima dell’utilizzo sulle nuove superfici. La distribuzione su terreni non compresi nella Comunicazione è considerata come distribuzione di rifiuti.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (art. 4)


Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione agronomica: a) nella forma completa (PUA), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 6.000 chilogrammi;
b) nella forma semplificata (PUAS), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi.
Gli obblighi si applicano, con riferimento alla quantità di effluente utilizzato, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.

Il PUA/PUAs ha validità di 5 anni; purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) aumento superiore al 25 per cento della quantità di azoto zootecnico gestito;
b) aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);
c) riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.

Nelle ZO il PUA è obbligatorio soltanto per gli allevamenti intensivi, tenuti alla presentazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e per gli allevamenti bovini per più di 500 UBA (Unità bovino adulto); in queste aree non è previsto il piano in forma semplificata. Gli impianti di biogas che effettuano l’utilizzazione agronomica del digestato sottoprodotto sui terreni condotti o ricevuti in asservimento sono tenuti annualmente alla presentazione del PUA; sono esonerati da questo obbligo qualora venga ceduta ad altre aziende l’intera produzione di digestato sottoprodotto. Analogamente alla regola vigente per la presentazione della Comunicazione 10/R, le aziende acquirenti di digestato sottoprodotto sono tenute alla presentazione del Piani di Utilizzazione Agronomico in base alla quantità totale di azoto zootecnico distribuito.


Il Regolamento 10R e successive modifiche e integrazioni contempla, agli articoli 7 e 8 validi nelle ZO, e agli articoli 22 e 23 validi nelle ZVN, il divieto di distribuzione degli effluenti e del digestato sia in forma palabile che non palabile, durante tutto l’arco dell’anno:
• sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.
• sulle superfici non interessate dall'attività agricola, compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno;
• nei boschi;
• entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
• entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;
• sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
• nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
• in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

I materiali palabili sono inoltre vietati sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conservazione del suolo o, nel caso degli arativi, l’incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.

La distribuzione dei materiali non palabili (liquami ecc.) è sempre inoltre vietata
• in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
  - 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
  - 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
• in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
  - - 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea Ain pressione;
  - - 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo immediato interramento;
• nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; • in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; • su terreni con pendenza media, riferita ad un’area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l’iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 2 ore e, in presenza di coltura, l’iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione. L’applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge più che deboli entro i successivi 3 giorni.

Nelle zone svantaggiate sono in vigore norma che stemperano la severità dei divieti nei terreni in pendenza, come previsto dal comma 3 bis dell’articolo 23

Accanto a questi divieti di valenza annuale, nel periodo autunnale ed invernale sono in vigore ulteriori divieti legati principalmente all’inquinamento dell’aria e legati ai bollettini emessi due volte alla settimana della Regione Piemonte, scaricabili dal seguente sito https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan - "Per accedere ai bollettini occorre selezionare nella sezione "Servizi in Evidenza" la "bacheca dei bollettini"; dentro la bacheca si selezionano i bollettini che si intende consultare; per gli spandimenti, si sceglierà la fotografia del carro botte".

Inoltre della primavera 2021 sono in vigore altre limitazioni all’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti contenenti azoto: la Giunta regionale piemontese venerdì 26 febbraio 2021 ha approvato la deliberazione n. 9-2916 recante "Disposizioni Straordinarie per la Tutela della Qualità dell'Aria".

Relativamente al comparto agricolo:
• dal 1 marzo il semaforo antismog, elaborato da ARPA Piemonte, si applica a tutto il territorio dell'agglomerato di Torino, della pianura e della collina, esce 3 volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) ed è attivo dal 15 settembre al 15 aprile dell’anno successivo. Nei giorni in cui il semaforo è acceso (da arancione a rosso), la distribuzione in campo di tutte le matrici fertilizzanti contenenti azoto (reflui e digestati, sia palabili che non palabili, concimi minerali, ammendanti e correttivi) è ammessa solo tramite l'iniezione diretta o l'interramento immediato, contestuale alla distribuzione cioè seguita da erpicatura/aratura, svolta con macchine combinate o con macchine separate che operano in modo consequenziale, nel minor lasso di tempo possibile. Non sono previste deroghe per la concimazione di copertura;
• nel periodo 15 settembre – 15 aprile dell’anno successivo è sempre vietata la combustione all'aperto di paglie e residui colturali; deroghe possono essere concesse solo nei Comuni di montagna; sono sempre fatte salve le esigenze connesse ad emergenze fitosanitarie, su indicazione dell'Autorità competente. In risicoltura, il divieto decorre dal 1 settembre e sono fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;
• ai sensi della DGR n. 14-1996 del 25 settembre 2020, i Comuni coinvolti devono emanare propria ordinanza.

Il semaforo antismog è pubblicato alla pagina: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/

Il seguente link contiene ulteriori chiarimenti: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/disposizioni-straordinarie-per-miglioramento-della-qualita-dellaria

Infine, il regolamento 10R in vigore dal 1 gennaio 2020 si trova alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-01/zzz_reg_10r_2007_testo_coordinato_vigente_al_01012020.pdf
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