I rifiuti prodotti nello svolgimento di attività produttive sono considerati “rifiuti speciali”. Anche i rifiuti provenienti dall’attività agricola – contenitori vuoti di fitofarmaci (anche se perfettamente lavati e condizionati), agrofarmaci scaduti o revocati, sacchi vuoti di fertilizzanti, oli, filtri, batterie ecc. - sono considerati rifiuti speciali.
Pertanto vanno smaltiti con particolare attenzione e destinati al riutilizzo/ricupero entro 365 giorni dalla loro produzione.
Da anni Confagricoltura Alessandria si è fatta promotrice di un sistema di raccolta dei rifiuti agricoli che prevede, per il massimo rispetto delle attuali normative, un ritiro presso la sede aziendale dei rifiuti prodotti dall’azienda, stipulando convenzioni con ditte che potessero assicurare un ottimo servizio, costi contenuti, perfetta applicazione delle normative vigenti e l’organizzazione della raccolta aziendale come “circuito organizzato di raccolta”.
Negli anni sono state stipulate convenzioni con due operatori, MONDO SERVIZI e RAEEMAN, attraverso lunghe contrattazioni, complicate dall’emergenza sanitaria e dalle varie crisi energetiche che si sono susseguite nel tempo. Lo scopo delle contrattazioni è sempre stato quello di riuscire a contenere al massimo i costi di conferimento; una nota positiva, è che siamo sempre riusciti a riservare condizioni di particolare privilegio alle imprese con un volume d’affari inferiore agli 8000 euro e che hanno una produzione di rifiuti estremamente limitata. Altro fatto positivo è che in termini generali non vi sono particolari differenze tra le due convenzioni.
Tutte le aziende che negli anni scorsi hanno aderito alla microraccolta possono prendere visione delle nuove condizioni (non è necessario provvedere alla firma del nuovo modello): in fondo alla pagina le schede di convenzione aggiornate.
Da notare è il fatto che la convenzione MONDO SERVIZI ha costi ai quali occorre applicare l’I.V.A., mentre la convenzione RAAEMAN ha costi I.V.A. già inclusa.
Occorre ricordare, e con forza, che si devono sempre evitare l’adozione di sistemi “fai da te” adoperando mezzi … “artigianali” (quali abbandono, fuoco, trasporto in proprio, ecc.) nel tentativo di azzerare o ridurre le quantità prodotte. Non solo non sono sistemi accettabili sotto il profilo ambientale, igienico sanitario ed agricolo, ma rappresentano un elevato rischio di sanzioni amministrative e di natura penale. Infatti:
- le sanzioni per chi abbandoni e/o depositi rifiuti in strada e ovunque non sia espressamente consentito, vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro, in relazione alla quantità/pericolosità dei rifiuti.
- a chi appicca fuoco a rifiuti è punito con la reclusione da due a nove anni, a seconda della gravità del reato commesso.
- i rifiuti speciali (quali quelli prodotti durante l’attività agricola) non possono essere conferiti alle oasi comunali e neppure trasportati allo smaltimento presso ditte autorizzate a meno che l’azienda agricola non sia iscritta all’albo dei gestori ambientali e gli automezzi siano autorizzati al trasporto. L’azienda dovrà in tal modo provvedere personalmente alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto. Senza l’iscrizione all’albo, le sanzioni sono estremamente pesanti.
Ci permettiamo, quindi, di invitare gli associati che non hanno ancora ritenuto opportuno provvedere allo smaltimento dei rifiuti nell’unica modalità corretta quale quella offerta da ditte come Mondo Servizi e Raeeman (e anche da altri operatori) a consultate le convenzioni e aderire. Infatti queste sono le più semplici modalità per la corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell’esercizio dell’attività professionale agricola. Oggi i controlli PAC e PSR chiedono espressamente anche come l’azienda smaltisca i propri rifiuti. Le inadempienze comportano sanzioni anche sui premi PAC e PSR.
Infine un richiamo ad alcuni aspetti normativi
Registri di carico e scarico
L’articolo 190 del Decreto legislativo 152/2006 – legge delega ambientale – ai commi 5 e 6 prevede che
5. Sono esonerati dall'obbligo (di tenuta del registro di carico e scarico) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila … omissis
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi … omissis …, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione (dei rifiuti) … omissis
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.
MUD – modello unico di dichiarazione ambientale (comunicazione al catasto rifiuti)
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti - le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) – tra questi, gli imprenditori agricoli.
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, quando obbligati alla comunicazione MUD (cioè con volume d’affari superiore a 8000 €), possono adempiere attraverso:
- la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione;
- dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
Sistri
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, in base all’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, a far data dal 1 gennaio 2019 non è più operativo.