L'Aratro n.8 Settembre 2016 - page 10

SETTEMBRE 2016
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
C
on la circolare n. 127 dell’8 luglio
scorso l’INPS dà piena efficacia
all’art. 25, c. 6-bis, D.L. 90/2014,
che prevede elementi di semplificazione
a favore dei lavoratori dipendenti con di-
sabilità grave e di lavoratori dipendenti
che prestano assistenza ai loro familiari
con disabilità grave, nei casi in cui il di-
sabile sia in attesa di eventuale visita di
revisione.
L’art. 25, comma 6-bis, in materia di vi-
site di revisione prevede:
“Nelle more
dell’effettuazione delle eventuali visite di re-
visione e del relativo iter di verifica, i mino-
rati civili e le persone con handicap in pos-
sesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità
conservano tutti i diritti acquisiti in materia
di benefici, prestazioni e agevolazioni di
qualsiasi natura. La convocazione a visita,
nei casi di verbali per i quali sia prevista la
rivedibilità, è di competenza dell’Istituto na-
zionale della previdenza sociale (INPS)”.
Con la circolare in oggetto l’Istituto at-
testa che non è più necessario presentare
una nuova domanda di autorizzazione
per continuare a fruire dei permessi
Legge 104, nel periodo compreso tra la
data di scadenza del verbale rivedibile e
il completamento dell’iter sanitario di
revisione.
Viceversa, va presentata una nuova do-
manda di autorizzazione per poter
fruire, nel periodo compreso tra la data
di scadenza del verbale rivedibile e il
completamento dell’iter sanitario di re-
visione, dei seguenti benefici:
• prolungamento del congedo paren-
tale ex art. 33, c. 1, D.Lgs. 151/2001;
• riposi orari, alternativi al prolunga-
mento del congedo parentale;
• congedo straordinario ex art. 42, c. 5,
D.Lgs. n. 151/2001.
Ciò in quanto si tratta di prestazioni ri-
chieste al bisogno per periodi determi-
nati di tempo.
Premesso quanto detto, la circolare pre-
cisa che nel caso di verbale, con esito di
conferma o di mancata conferma, la
struttura territoriale INPS invierà comu-
nicazione al titolare dei permessi, al da-
tore di lavoro e al disabile.
La circolare INPS evidenzia inoltre che
l’art. 25, c. 4, D.L. 90/2014 riduce da 90
a 45 giorni il tempo massimo entro cui
deve essere accertato dalle Commissioni
lo stato di disabilità.
Pertanto, superati i 45 giorni gli accerta-
menti sono effettuati in via provvisoria
dai medici specialisti nelle patologie il-
lustrate.
L’accertamento provvisorio sopra de-
scritto produce effetto fino all’emissione
dell’accertamento definitivo da parte
della Commissione ed il rilascio della
dichiarazione liberatoria da parte del la-
voratore con la quale si impegna alla re-
stituzione delle prestazioni che, a proce-
dimento definitivamente concluso, ri-
sultassero indebite.
L
aCorteCostituzionale con
la sentenza n. 174/2016
ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale dell’art.
18, c. 5, D.L. 98/2011, conver-
tito con modificazioni, del-
l’art. 1, comma 1, della Legge
111/2015, che prevedeva una
graduale riduzione della pen-
sione di reversibilità in caso
di matrimonio tra un sog-
getto con più di 70 anni che
fosse durato meno di 10 anni,
con differenza di età tra i co-
niugi superiore ai 20 anni.
La disposizione censurata
prevede infatti:
“Con effetto sulle pensioni de-
correnti dal 1° gennaio 2012
l’aliquota percentuale della pen-
sione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato nell’am-
bito del regime dell’assicura-
zione generale obbligatoria e
delle forme esclusive o sostitutive
di detto regime, nonché della ge-
stione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della Legge 8
agosto 1995, n. 335, è ridotta,
nei casi in cui il matrimonio con
il dante causa sia stato contratto
ad età del medesimo superiori a
70 anni e la differenza di età tra
i coniugi sia superiore a 20
anni, del 10 per cento in ragione
di ogni anno di matrimonio con
il dante causa mancante rispetto
al numero di 10. Nei casi di fra-
zione di anno la predetta ridu-
zione percentuale è proporzio-
nalmente rideterminata. Le di-
sposizioni di cui al presente
comma non si applicano nei casi
di presenza di figli di minore
età, studenti, ovvero inabili.
Resta fermo il regime di cumula-
bilità disciplinato dall’articolo
1, comma 41, della predetta
Legge n. 335 del 1995”.
Come si ricorderà la norma
fu varata per porre un freno al
fenomeno dei matrimoni
di
comodo
spesso frutto di raggiri
ai danni di persone anziane,
oltreché per ragioni di stabi-
lizzazione finanziaria dovuta
alla particolare congiuntura
economica.
In merito la Corte – che re-
spinge la tesi dell’Avvocatura
dello Stato e dell’INPS – os-
serva come la norma con-
tenga una intrinseca irragio-
nevolezza considerando in
maniera assoluta un matri-
monio tardivo come se fosse
un matrimonio fraudolento e
nel contempo è incoerente
con il fondamento solidari-
stico della pensione di rever-
sibilità.
Stando quanto detto e consi-
derata la portata della pro-
nuncia è opportuno – in at-
tesa che l’INPS fornisca le
proprie istruzioni – presen-
tare domanda di ricostitu-
zione in applicazione della
Sentenza n. 174/2016 della
Corte Costituzionale, nei casi
di pensione di reversibilità
già liquidate sulla base della
norma dichiarata incostitu-
zionale.
Invalidità civile: Legge 104
Semplificazioni in caso di revisione della disabilità
Pensione ai superstiti: matrimonio dopo i 70 anni
Illegittima la riduzione della pensione
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