L'Aratro n.8 Settembre 2016 - page 8

C
on la Legge Europea n.
122 approvata il 7 luglio
2016 e pubblicata il
giorno seguente in Gazzetta Uffi-
ciale, sono state operate alcune
modifiche circa le aliquote IVA
applicabili alle cessioni delle
erbe aromatiche.
L’art. 21 della legge ha infatti
apportato diversi cambiamenti
ai contenuti delle tabelle alle-
gate al DPR 633/1972; in parti-
colare è stata soppressa la previ-
sione che stabiliva che alle ces-
sioni di “
basilico, rosmarino e
salvia, freschi, destinati all’ali-
mentazione
” si applicava l’ali-
quota del 4%. Inoltre, è stata
abrogata anche la previsione
contenuta
alla
voce
n. 38-bis della tabella A, parte
III, che attribuiva alle cessioni
di
“piante allo stato vegetativo, di
basilico, rosmarino e salvia”
l’ali-
quota del 10%.
Contemporaneamente, invece, è
stato aggiunto il numero 1-bis
alla parte II-bis della tabella A:
dalla data di entrata in vigore
della Legge (23 luglio 2016), si
applica l’aliquota del 5% per le
cessioni di “
basilico, rosmarino e
salvia, freschi, origano a rametti o
sgranato, destinati all’alimenta-
zione; piante allo stato vegetativo di
basilico, rosmarino e salvia
”.
Va sottolineato come, in forza di
tale previsione, viene parificato a
basilico, salvia e rosmarino
anche l’origano, a rametti o sgra-
nato, purché destinato all’ali-
mentazione: fino ad oggi, infatti,
su tale prodotto si applicava l’ali-
quota ordinaria del 22%.
Sulla base delle modifiche sopra-
citate, dal mese di luglio, sulle
cessioni di erbe aromatiche si
scontano due imposte differenti:
tutte le vendite compiute fino al
22 luglio saranno soggette alle
vecchie aliquote (4, 10 o 22%),
mentre le cessioni di basilico,
salvia, rosmarino e origano poste
in essere a partire dal 23 luglio si
sono calcolate applicando la
nuova aliquota del 5%.
Un’ulteriore precisazione si
rende necessaria relativamente
alla cessione delle erbe aroma-
tiche oggetto delle modifiche
normative, laddove questa sia
posta in essere da imprenditori
agricoli che adottano il regime
speciale IVA di cui all’art. 34 del
DPR 633/1972. Sui prodotti so-
pracitati si applica una percen-
tuale di compensazione pari al
4%, pertanto i produttori agri-
coli dovranno versare la diffe-
renza dell’1% di IVA.
L’art. 22 della Legge Europea,
inoltre, prevede l’aumento del-
l’aliquota IVA dal 4% al 10% dei
preparati per risotti. Ciò è stato
fatto abrogando la voce doganale
di riferimento (21.07.02) nella
tabella A, parte II, voce n. 9:
quindi, si applica l’aliquota del
10% facendo rientrare i preparati
nella voce 80 della tabella parte
III
“preparazioni alimentari, non
nominate, né comprese altrove”
.
I nostri Uffici Fiscali sono a di-
sposizione di tutti gli asssociati
per qualsiasi informazione in
merito.
SETTEMBRE 2016
8
I
MPIANTI
DI
R
ISCALDAMENTO
E
C
LIMATIZZAZIONE
– G
ESTIONI
C
ALORE
V
ENDITA
GASOLIO
-
C
ARBURANTI
AGRICOLI
-
G
AS
L
IQUIDO
-
F
OTOVOLTAICO
-
P
ELLET
Acqui Terme:
Via Cassarogna, 24/c
Tel. 0144.322305
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V
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Il 23 agosto a Pavia è nato
PIETRO
, figlio di Carlo e Se-
bastiana Invernizzi. Ai neo
genitori, ai nonni Adelio e Sil-
vana Invernizzi, agli zii An-
gelo e Simona e ai parenti
tutti vivissime felicitazioni
dall'Ufficio Zona di Tortona,
dalla Redazione de L’Aratro e
da Confagricoltura Alessan-
dria.
Il 4 agosto è nata
ANNA
LOMBARDI,
figlia di Alberto
e Alessandra Amelotti. Ai ge-
nitori, ai nonni Piero Lom-
bardi e Luisa Volpone, Luigi
Amelotti e Angioletta Maino,
allo zio Adalberto Amelotti
con la moglie Tiziana e il cu-
ginetto Gabriele e ai parenti
tutti l'Ufficio Zona di Alessan-
dria, la Redazione de L’Aratro
e Confagricoltura Alessandria
porgono i migliori auguri.
Culle
S
i comunica che l’Agenzia delle Entrate, con ri-
soluzione n. 54/2016, del 18 luglio, ha fornito
i chiarimenti sul trattamento fiscale della pro-
duzione e della cessione di energia elettrica e calo-
rica da fonti rinnovabili agroforestali di cui all’art.1,
c. 910, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).
Si ricorda che la disposizione in commento ha por-
tato a regime la nuova modalità di tassazione della
produzione e cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, ini-
zialmente valevole solo per il biennio 2014-2015;
più in particolare, in base al nuovo comma 423,
dell’art. 1, L. n. 266/2005
“la produzione e la cessione
di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agrofo-
restali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino
a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal
fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai
sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e
si considerano produttive di reddito agrario”.
Oltre i pre-
detti limiti è prevista l’applicazione, sia ai fini IRPEF
che IRES, del coefficiente di redditività del 25% “
al-
l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
relativamente alla componente riconducibile alla valoriz-
zazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota in-
centivo, fatta salva l’opzione per la determinazione del
reddito nei modi ordinari”.
Con la risoluzione in commento, ribadendo il prin-
cipio già affermato con la precedente risoluzione
n. 86/E/2015, in materia di produzione di energia
da fotovoltaico, l’Agenzia precisa che il sistema di
tassazione forfettaria previsto trova applicazione
quando si superano i limiti di 260.000 kWh e
2.400.000 kWh, rispettivamente per la produzione
di energia da fotovoltaico o da fonti agroforestali
(biogas), a condizione che risulti, comunque, ri-
spettata la regola della prevalenza, con i criteri stabi-
liti con circolare n. 32/E/2009. Al superamento dei
criteri fissati con la predetta circolare, il reddito otte-
nuto dalla produzione di energia andrà determi-
nato secondo le regole ordinarie in materia di red-
dito d’impresa.
Si ricorda che la stabilizzazione del nuovo regime di
tassazione è stato il frutto di un costante impegno
dei nostri Uffici Confederali competenti, sia nella
fase di elaborazione della nuova normativa che
della sua messa a regime.
pagine a cura di
Marco Ottone
IVA: novità con la Legge Europea
Energie rinnovabili: il requisito della
prevalenza è sempre essenziale
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